Libertà delle forme dell’istanza di reversibilità e buona fede procedimentale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 226 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia previdenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all’avente diritto per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un provvedimento di natura dichiarativa e non costitutiva. Non è rinvenibile nell’ordinamento alcuna disposizione che imponga all’amministrato l’uso di moduli o forme determinate per la presentazione di un’istanza finalizzata al conseguimento di un bene della vita, essendo desumibile dal d.P.R. 28.12.2000, n. 445 un principio di libertà delle forme. Ne consegue che l’istanza di pensione di reversibilità trasmessa via pec, ancorché priva dei moduli prestampati richiesti dall’amministrazione, è tempestiva e idonea ad avviare il procedimento e, una volta regolarizzata, produce i suoi effetti ora per allora. I rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati ai principi di collaborazione e buona fede, con portata biunivoca e corollario del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Il Fatto

I ricorrenti, figli ed eredi di una vedova titolare di pensione di reversibilità, agiscono nei confronti del Ministero della Difesa e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT. Il trattamento pensionistico diretto in favore del dante causa era stato riconosciuto con sentenza di questa Sezione, divenuta definitiva all’esito del giudizio d’appello.

La vedova aveva chiesto via pec il riconoscimento della pensione di reversibilità, senza utilizzare i moduli prestampati che la Ragioneria le aveva trasmesso. L’amministrazione, ritenendo l’istanza incompleta, aveva liquidato il trattamento solo dal quinquennio anteriore alla domanda, reputando prescritti i ratei precedenti. Gli eredi contestano tale decorrenza e chiedono gli arretrati con accessori.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene all’idoneità dell’istanza avanzata via posta elettronica certificata ad avviare il procedimento di reversibilità. La Corte rileva preliminarmente che nessuna disposizione, nemmeno nella l. 7.8.1990, n. 241, impone all’amministrato l’uso di moduli o forme particolari. Anzi, dall’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 emerge un principio di libertà delle forme, che riconosce la più ampia facoltà quanto al mezzo di trasmissione e impone soltanto la sottoscrizione dell’istanza con allegazione di copia del documento d’identità.

Quanto alla tempestività, il collegio osserva che la circostanza per cui l’istanza sia stata presentata prima del formale decreto di riconoscimento del trattamento diretto è irrilevante. Il diritto alle prestazioni economiche sorge per la sola sussistenza delle condizioni di legge, mentre la domanda ha funzione di mero atto di avvio della procedura, destinata a concludersi con un provvedimento dichiarativo e non costitutivo, con effetti retroattivi. La Corte richiama sul punto Corte dei conti, Sez. giur. reg. Liguria, sent. n. 68/2013.

Nel merito, la Corte accerta che le informazioni relative alla posizione previdenziale del defunto dovevano essere acquisite d’ufficio dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, essendo vietato chiedere al privato dati già in possesso della pubblica amministrazione. La situazione di famiglia allegata all’istanza rendeva già identificabili gli eredi; l’unico dato mancante erano le coordinate bancarie, fornite solo successivamente.

La Corte applica poi il comma 2-bis dell’art. 1 della l. n. 241/1990, che impronta i rapporti tra cittadino e amministrazione ai principi di collaborazione e buona fede, e richiama Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2267 del 19.3.2025. Rilevato che entrambe le parti hanno serbato una condotta non pienamente collaborativa, il giudice ritiene tuttavia più grave quella dell’amministrazione, che avrebbe potuto indicare un termine puntuale per la trasmissione dei dati evitando i ritardi.

Conclusivamente, la Corte dichiara il diritto dei ricorrenti al trattamento di reversibilità dal decesso del dante causa fino al pagamento del primo rateo di pensione indiretta, con inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base pensionabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale e interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale. Rigetta invece la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., non ravvisando profili di abusività o colpa grave nelle condotte processuali delle amministrazioni resistenti, e compensa integralmente le spese di lite per la complessità della vicenda. Richiamato sul punto Cass. Sez. Un., ord. n. 25041 del 16.9.2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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