Data certa rilevata d’ufficio: necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. I n. 9151 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza di data certa di una scrittura privata non integra un fatto costitutivo del diritto, ma un fatto impeditivo del suo riconoscimento, sicché essa è oggetto di eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, quando il dato risulti dagli atti. La rilevazione officiosa di tale questione impone però la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti, mediante assegnazione di un termine per memorie, a norma degli artt. 101, secondo comma, e 183 cod. proc. civ., disposizioni espressione del principio costituzionale del giusto processo. È pertanto viziata la decisione cd. della terza via, con cui il giudice fondi il rigetto su una questione rilevata d’ufficio e mai sottoposta al contraddittorio, pur se la controparte sia rimasta contumace.

Il Fatto

Una società aveva proposto domanda di insinuazione al passivo di un fallimento, esponendo di aver effettuato anticipazioni in favore di una società poi fallita, nell’ambito di un rapporto consortile e di un appalto pubblico. Il giudice delegato aveva rigettato l’istanza per insufficiente dimostrazione del credito. Il Tribunale, con decreto, ha respinto l’opposizione ex art. 98 legge fall., sul rilievo che il rapporto e l’entità del credito non potevano essere provati con documenti privi di data certa e unilateralmente formati dal creditore. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 101, secondo comma, e 183 cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost., per aver il Tribunale deciso su una questione rilevata d’ufficio senza assegnare alle parti termine per memorie. Il motivo è fondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 4213 del 2013, secondo cui, poiché l’art. 2704 cod. civ. regola l’efficacia dell’atto e non la sua validità, la data certa non è fatto costitutivo, ma la sua mancanza configura un fatto impeditivo, oggetto di eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio. La rilevazione officiosa determina però la necessità di comunicarla alle parti, in ossequio al contraddittorio. Nel caso concreto la questione della data certa non era stata mai affrontata dal giudice delegato né dalle parti, essendo la curatela rimasta contumace: è stata così adottata una decisione della cd. terza via, senza termine per interloquire. Sul punto richiama anche Cass. n. 28144 del 2023 e Cass. n. 3404 del 2015.

Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la valutazione degli estratti conto della società consortile, ritenuti dal Tribunale insufficienti a provare il credito, e l’esclusione della rilevanza della mancata contestazione della curatela contumace. Il motivo è infondato. La Corte osserva che, essendo la consortile una società a responsabilità limitata, essa costituisce un soggetto giuridico terzo rispetto ai soci, sicché gli estratti conto a essa inviati dalla banca non sono opponibili alla curatela. La mancata contestazione, inoltre, non conferisce certezza alla data: l’art. 115 cod. proc. civ. opera solo se la controparte è costituita, e l’onere di contestazione specifica riguarda le allegazioni di fatti, non i documenti prodotti né la loro valenza probatoria, riservata al giudice (Cass. n. 3126 del 2019; Cass. n. 3306 del 2020).

Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile: il Tribunale ha valutato il fatto asseritamente decisivo ed escluso che la prova potesse integrarsi con l’estratto delle scritture contabili, poiché il curatore non è successore del fallito nei rapporti preesistenti. La motivazione è conforme all’orientamento consolidato (Cass. n. 33728 del 2022; Cass. n. 18682 del 2017; Cass. n. 11017 del 2013), secondo cui l’art. 2710 cod. civ. non si applica nei confronti del curatore, che agisce in funzione di gestione del patrimonio e non come successore del fallito.

Il decreto è pertanto cassato limitatamente al primo motivo, con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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