Conversione lire in euro, prescrizione ordinaria decennale dopo la Consulta (Cass. civ. Sez. I n. 19445 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di incostituzionalità di una norma che ha sostituito, anticipandolo, il termine di prescrizione di un diritto non determina la reviviscenza della disciplina precedente, perché ai fini della reviviscenza non si distingue tra abrogazione e incostituzionalità, ma si valuta se la norma eliminata avesse mero contenuto abrogativo ovvero sostitutivo. Venuto meno il termine anticipato, il diritto alla conversione delle lire in euro non diviene imprescrittibile: si crea un vuoto normativo al quale supplisce la disciplina generale, con applicazione della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. La pregressa vigenza della norma poi dichiarata illegittima non costituisce impedimento giuridico, ma mero ostacolo di fatto all’esercizio del diritto, con la conseguenza che chi si è astenuto subisce le conseguenze della propria inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, possessore di una rilevante somma in lire, aveva chiesto al Tribunale di Catania la condanna della banca a convertire in euro il controvalore. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, rilevando che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 216/2015 era tornato ad operare il termine del 28.02.2012 fissato dalla legge n. 289/2002 e che il possessore non aveva provato di aver presentato richiesta di conversione entro quella data.

La Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello principale, compensando le spese per la novità della questione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui la banca ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la reviviscenza del termine prescrizionale originario e sosteneva, in via subordinata, l’imprescrittibilità del diritto alla conversione. La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata, ma ne conferma il dispositivo, richiamando la propria sentenza n. 3592 del 2022.

Il Collegio ribadisce che, quanto alla reviviscenza, non si distingue tra abrogazione e dichiarazione di incostituzionalità: la retroattività della caducazione comporta solo che la norma viene meno sin dall’origine, ma nulla dice sulla sorte della disciplina precedente. Rileva invece la portata della norma eliminata: solo l’incostituzionalità di una disposizione meramente abrogatrice fa rivivere quella precedente. La giurisprudenza costituzionale è pacifica in tal senso, come ricordato dalle pronunce Corte cost. n. 7 del 2020, n. 218 del 2015 e n. 13 del 2012.

Nel caso di specie, l’art. 26 del d.l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, non aveva contenuto meramente abrogativo: aveva sostituito il termine precedentemente previsto con uno a decorrenza immediata, estinguendo il valore di cambio delle lire. Da qui la conferma che la normativa anteriore non rivive.

Esclusa la reviviscenza, la Corte ritiene però infondata la conclusione del ricorrente circa l’imprescrittibilità. La caducazione ha creato un vuoto normativo quanto al termine per esercitare il diritto di conversione: trova quindi applicazione il regime ordinario, secondo cui i diritti soggettivi si prescrivono in dieci anni. Il Collegio osserva che solo il legislatore può stabilire che un diritto non si prescriva, come emerge dall’art. 2934 cod. civ., e che l’effetto invocato non è stato voluto dal legislatore.

Quanto alle censure convenzionali e al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la Corte le ritiene prive di fondamento: il diritto era regolato da un termine di prescrizione in caso di inerzia e la banca, dopo la pronuncia della Consulta, ha solo chiarito la necessità di documentare l’interruzione nelle forme ordinarie dell’art. 2943 cod. civ. La richiesta di sindacato incidentale di legittimità costituzionale sugli artt. 2935 e 2943 cod. civ. è respinta per infondatezza prima facie, poiché gli ostacoli di fatto non impediscono il decorrere della prescrizione. Il precedente Corte cost. n. 35/2023, invocato dal ricorrente, è giudicato non conferente.

Il secondo motivo, sull’asserita efficacia interruttiva del comunicato bancario, è dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e comunque infondato. Il terzo motivo è inammissibile per carenza dell’elemento causale dell’errore denunciato. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese e sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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