Mala fede della banca e irragionevolezza del rischio nella confisca di prevenzione (Cass. pen. Sez. V n. 29039 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il riconoscimento dei diritti di credito del terzo sui beni confiscati, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, postula l’assenza di strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del proposto e la sussistenza della buona fede e dell’inconsapevole affidamento del creditore. La mala fede dell’istituto bancario può essere desunta dall’effettiva irragionevolezza del rischio assunto nella concessione del credito, quando l’operazione sia stata deliberata nonostante la presenza di plurimi indicatori di anomalia che, ove diligentemente esaminati, avrebbero reso conoscibile la strumentalità del finanziamento rispetto all’attività illecita del proposto o al reimpiego dei relativi proventi. La violazione degli obblighi di diligenza professionale non rileva in termini meramente formali, ma in quanto costituisce l’elemento dal quale desumere se il creditore, attraverso il corretto adempimento dei doveri gravanti su di lui, avrebbe potuto percepire la strumentalità dell’operazione e, quindi, evitare la concessione del credito. I parametri indicati dall’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 costituiscono criteri legali di valutazione che il giudice è tenuto a considerare, senza che assumano carattere tassativo o vincolante.

Il Fatto

Due istituti di credito avevano proposto opposizione, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, per ottenere il riconoscimento dei rispettivi crediti nei confronti di una società il cui patrimonio era stato assoggettato a confisca nell’ambito di un procedimento di prevenzione instaurato nei confronti del proposto.

Il Tribunale, con decreto del 23 settembre 2024, aveva rigettato le opposizioni ravvisando la strumentalità dei finanziamenti e l’insussistenza della buona fede degli istituti. Quel provvedimento è stato annullato dalla Sez. I n. 18380 del 21 febbraio 2025 per vizio di motivazione, con affermazione del principio secondo cui la mera negligenza nelle verifiche preliminari non è, di per sé, sufficiente ad escludere la buona fede, occorrendo accertare se l’intermediario, con l’ordinaria diligenza professionale, avrebbe potuto percepire la strumentalità del credito. In sede di rinvio il Tribunale ha nuovamente rigettato le opposizioni, e le banche hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, che subordina il riconoscimento dei crediti del terzo all’assenza di strumentalità rispetto all’attività illecita e alla buona fede del creditore. Il comma 3 impone di valutare la buona fede tenendo conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali, del tipo di attività svolta dal creditore e degli specifici obblighi di diligenza gravanti su di lui.

Il requisito oggettivo della strumentalità può essere desunto anche mediante presunzione semplice, quando il credito sia erogato in costanza della pericolosità sociale del beneficiario, ferma la valutazione complessiva del caso concreto. Solo dopo l’accertamento di tale profilo viene in rilievo il requisito soggettivo, che implica una duplice verifica: il grado di diligenza osservato nella concessione del finanziamento e la concreta possibilità di percepire la pericolosità del finanziato e la strumentalità del rapporto.

I ricorrenti sostenevano che il giudice del rinvio avesse attribuito alle carenze istruttorie una valenza automaticamente ostativa, omettendo la verifica controfattuale. La Corte ritiene la censura infondata: il Tribunale ha espressamente esaminato il rapporto di causalità tra violazione dell’obbligo di diligenza e conoscibilità della strumentalità, con riguardo all’operazione e al debitore. Quanto a un istituto, ha valorizzato la delibera di concessione adottata nonostante l’evidente incapacità del cliente di restituire gli importi e la compagine societaria impossidente e priva di redditi, nonché la ripatrimonializzazione mediante finanziamento soci che avrebbe imposto di approfondire la provenienza delle risorse.

Anche la censura sulla natura dell’operazione di anticipo su fatture è respinta: la verifica della strumentalità non dipende dalla qualificazione astratta del rapporto, ma dal concreto impiego del credito e dalla funzione economica dell’operazione. Quanto all’altro istituto, il Tribunale ha esaminato proprio la documentazione indicata come decisiva nel precedente giudizio di legittimità, ritenendola insufficiente e anzi foriera di ulteriori elementi sintomatici. Non è ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio, poiché gli elementi valorizzati provengono dal compendio documentale acquisito.

La Corte enuncia quindi il principio secondo cui il ragionamento del giudice del rinvio si pone in linea con l’insegnamento delle Sezioni civili, secondo cui la mala fede dell’istituto bancario può essere desunta dall’effettiva irragionevolezza del rischio assunto quando l’operazione sia stata deliberata in presenza di circostanze che avrebbero imposto ulteriori approfondimenti. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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