Restituzione somme sequestrate solo con prova positiva dello ius possidendi (Cass. pen. Sez. II n. 29038 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto postula che l’interessato fornisca la prova positiva dello ius possidendi, non essendo sufficiente il favor possessionis a giustificare la devoluzione di quanto in sequestro in assenza di titolo. L’autorità chiamata a dare esecuzione al provvedimento deve preliminarmente accertare l’effettiva sussistenza del diritto alla restituzione, non bastando l’assenza di richieste altrui, la mancanza di prova circa l’altruità della cosa né la semplice allegazione dell’interessato. Occorre una relazione qualificata, chiara e supportata da adeguato titolo giustificativo, tra l’istante e la somma in sequestro, non essendo sufficiente la mera intestazione del conto corrente sul quale le somme erano versate. Non è ravvisabile in questa materia alcuna presunzione che prescinda da una effettiva posizione tutelabile.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia ha accolto l’opposizione avverso il decreto con cui il Pubblico Ministero aveva rigettato l’istanza di dissequestro di somme di denaro per complessivi € 163.550,00. Le somme erano state apprese nel corso di una perquisizione del luogo di lavoro e dell’abitazione dell’indagato, nell’ambito di un’indagine per sfruttamento della prostituzione e ricettazione.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice avesse disposto la restituzione all’avente diritto senza affrontare il tema della necessaria individuazione del legittimo titolare della res ablata. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sotto tutti i profili dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Pubblico Ministero non contesta il merito della decisione, ma si duole che il giudice abbia ordinato la restituzione all’avente diritto senza accertare se il soggetto cui il denaro era stato ablato fosse effettivamente tale.
La Corte muove dalla formula utilizzata nel provvedimento. Una volta disposta la restituzione all’avente diritto, per comprendere a favore di chi debba essere rilasciata la somma non è sufficiente la semplice rivendicazione di tale condizione. La più recente giurisprudenza è concorde nel ritenere che la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto postuli la prova positiva dello ius possidendi, fornita dall’interessato, non essendo sufficiente il favor possessionis in assenza di titolo.
Ne discende un preciso onere dimostrativo a carico dell’interessato e un correlativo obbligo di preliminare accertamento in capo all’autorità chiamata a dare esecuzione al provvedimento. Non bastano l’assenza di richieste altrui né la mancanza di prova circa l’altruità della cosa, e nemmeno la semplice allegazione dell’interessato: occorre la prova positiva, da valutarsi rigorosamente, di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile, anche qualora si tratti di colui al quale la cosa venne sequestrata. Non è ravvisabile, in questa materia, una presunzione che prescinda da una effettiva posizione tutelabile.
Il Collegio richiama, in tal senso, Sez. V n. 9284 del 2015, Sez. III n. 2912 del 2010 e Sez. U n. 10372 del 1995. Sulla sola interpretazione letterale del riferimento all’avente diritto, si richiede una relazione qualificata tra l’istante e la somma in sequestro: non è sufficiente la mera intestazione del conto corrente sul quale le somme erano versate, essendo necessaria la verifica che il denaro appartenga effettivamente all’intestatario, come affermato da Sez. I n. 621 del 2004.
Nel caso concreto, nessuna ulteriore statuizione rispetto a quella già adottata dal giudice poteva essere disposta. La restituzione andava ordinata in presenza di una richiesta dell’interessato e di una congrua giustificazione di un titolo all’apprensione. La decisione impugnata è pertanto confermata, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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