Malfunzionamento dei misuratori e decadenza dagli incentivi CAR (Cons. Stato n. 6543 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il GSE non può annullare il riconoscimento della qualifica di impianto cogenerativo ad alto rendimento (CAR), né revocare gli incentivi già erogati, per il solo fatto che i sistemi di misurazione abbiano registrato un temporaneo malfunzionamento. L’art. 11, comma 4, d.m. 5 settembre 2011 impone all’operatore di ripristinare la funzionalità degli strumenti, sospendendo l’incentivazione fino al completamento degli interventi, ma non legittima la decadenza retroattiva. Il comma 3 della medesima disposizione, che sanziona le dichiarazioni non veritiere e le difformità strutturali volontariamente sottaciute, presuppone un accertamento della responsabilità dell’operatore, che non può essere desunto dal solo dato strumentale. Il Gestore deve quindi verificare se l’impianto abbia comunque conseguito, al di là dell’avaria, gli obiettivi energetici imposti dalla disciplina di settore.
Il Fatto
La società aveva ottenuto dal GSE, con nota del 22 luglio 2014, il riconoscimento della qualifica di impianto cogenerativo ad alto rendimento con riferimento alla produzione del 2013 e i correlati incentivi. Nell’aprile 2017, in occasione di un sopralluogo, emergeva che il contatore volumetrico del gas in ingresso alla turbina era stato sostituito il 2 gennaio 2014, per malfunzionamenti riscontrati nei mesi di novembre e dicembre 2013.
Con provvedimento del 13 dicembre 2017 il Gestore annullava la qualifica e i benefici per la sola annualità 2013, chiedendo la restituzione di 1.070 certificati bianchi e l’annullamento di 194 certificati verdi. Il TAR Lazio respingeva il ricorso della società, ritenendo sussistente una rappresentazione della realtà falsata e un difetto di diligenza dell’operatore. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. È inammissibile il motivo relativo alla mancata applicazione dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, dedotto per la prima volta solo con i motivi aggiunti in primo grado; la disposizione, comunque, non si applica ratione materiae né ratione temporis.
È invece respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo concernente le note di quantificazione dei benefici. Tali atti hanno natura provvedimentale, quali espressioni del potere di autotutela esecutiva ex art. 21-ter legge n. 241/1990, ma il motivo è infondato, trattandosi di misure strettamente consequenziali al provvedimento decadenziale e in esso preventivamente annunciate. Quanto al vizio di notifica, la tempestiva costituzione dell’appellata lo ha sanato ex tunc.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento secondo cui l’art. 11 d.m. 5 settembre 2011 esige, per la decadenza, che la violazione risulti rilevante, cioè idonea a incidere sulla produzione dell’intero anno. In difetto, trova applicazione il comma 4, che non consente al GSE di revocare la qualifica né i benefici. Non si possono confondere le difformità strutturali volontariamente sottaciute con le avarie e i malfunzionamenti dei misuratori, non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell’operatore.
Nel caso concreto il GSE non ha contestato alcuna difformità tra il dichiarato e la situazione reale dell’unità, né la presentazione di documenti non veritieri o di dichiarazioni mendaci. Appaiono invece ragionevoli le ricostruzioni effettuate dalla società sulla base delle altre grandezze puntualmente misurate e del confronto con analoghi periodi a parità di assetto produttivo. Rileva, inoltre, che la sostituzione del misuratore era stata comunicata al Gestore già in occasione della richiesta di incentivi per il 2014, e che per le annualità successive la qualifica CAR era stata riconosciuta.
L’appello è pertanto accolto; in riforma della sentenza, sono annullati i provvedimenti originariamente impugnati. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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