Silenzio sul permesso di soggiorno per attesa occupazione e obbligo di provvedere (TAR Campania n. 1848 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, investito dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non può arrestare la propria attività al mero rilievo della sopravvenuta indisponibilità datoriale all’assunzione. Ai sensi dell’art. 5, comma 3 bis, d.lgs. n. 286/1998, la stipula del contratto di soggiorno è prerequisito essenziale del titolo di soggiorno per lavoro, ma la convocazione dello straniero e del datore di lavoro è espressione di un potere-dovere provvedimentale della Prefettura. L’amministrazione è pertanto tenuta a concludere il procedimento con provvedimento espresso, motivato e definitivo, accertando il ricorrere o meno delle condizioni di legge, anche patrimoniali, per la costituzione del rapporto di lavoro. Il superamento del termine di cui all’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 integra il silenzio-inadempimento, con conseguente ordine di provvedere e nomina del Commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva fatto ingresso in Italia il 23 maggio 2024 in forza di nulla osta al lavoro subordinato e del conseguente visto consolare, su richiesta di una società datrice di lavoro. Prima dell’ingresso, tuttavia, la stessa impresa aveva comunicato al SUI la propria sopravvenuta indisponibilità all’assunzione.

Con note del 20 giugno 2024 e del 14 ottobre 2024, il difensore aveva chiesto al SUI la convocazione degli interessati per il perfezionamento della procedura mediante consegna del modello 209, propedeutico al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Lo Sportello non aveva esitato l’istanza. Di qui il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione del difensore a richiedere la convocazione: le note risultano trasmesse da indirizzi riferibili allo studio che assiste anche il ricorrente, onde la richiesta è stata formulata anche in nome e per conto di quest’ultimo. L’eccezione è quindi disattesa.

Nel merito, il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. III, n. 4717 del 28 maggio 2024, secondo cui la stipula del contratto di soggiorno si interpone tra la fase dell’ingresso e quella del rilascio del permesso, e la convocazione dello straniero costituisce esercizio di uno specifico potere-dovere della Prefettura, funzionale all’attività provvedimentale culminante nel rilascio del titolo.

Ne deriva che, da un lato, la stipula del contratto è prerequisito del permesso; dall’altro, a fronte dell’impasse determinata dall’indisponibilità datoriale, l’accertamento di tale evenienza è condizione ineludibile perché lo straniero possa fuoriusire dalla situazione di precarietà. La carenza dei requisiti economico-patrimoniali della società, dedotta dall’amministrazione, non esime il SUI dall’obbligo di concludere il procedimento.

L’amministrazione non poteva arrestarsi al mero rilievo della indisponibilità datoriale né a quello, mai ritualmente esternato, della incapacità patrimoniale dell’impresa. Doveva invece pronunciarsi in via espressa, motivata e definitiva, accertando il ricorrere o meno delle condizioni di legge per la costituzione del rapporto e per l’emissione del titolo.

Accertato l’obbligo di provvedere e la perdurante inerzia, spirato il termine di 60 giorni di cui all’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina di provvedere entro 30 giorni e nomina Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Ministero dell’Interno, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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