Revoca in autotutela tardiva della graduatoria e riedizione del concorso (TAR Sicilia n. 2166 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cosiddetta rettifica della graduatoria concorsuale, quando rimuove un punteggio già attribuito, integra un parziale e tardivo annullamento d’ufficio della graduatoria originaria ed è soggetta al termine contemplato dall’art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241/1990. La valutazione discrezionale della commissione che escluda l’attinenza di un titolo al profilo professionale non è sindacabile se non manifestamente irragionevole. Nei concorsi per titoli ed esami, il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali, secondo l’art. 12, secondo comma, del D.P.R. n. 487/1994, applicabile anche ai Comuni privi di diversa disciplina regolamentare. La violazione di tale obbligo impone la riedizione della procedura dal momento della comunicazione dei titoli, con rifacimento delle prove. È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo l’impugnazione dei contratti di lavoro stipulati.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a un concorso indetto da un Comune per il reclutamento a tempo determinato e part-time di due unità di personale, profilo di operatore di protezione civile. Ha impugnato la graduatoria finale, i verbali della commissione e il bando nella parte di interesse, dolendosi del punteggio attribuito ai titoli e chiedendo anche il risarcimento del danno.

Il ricorrente si è collocato al terzo posto, a parità di punteggio con un altro candidato, lamentando in particolare che al titolo BLSD siano stati assegnati 0,4 punti anziché i due previsti dal bando. Dopo la sentenza non definitiva con cui il Tribunale ha ordinato l’accesso agli atti, il Comune ha avviato un procedimento di revisione in autotutela e ha notificato al ricorrente il verbale di rettifica, con cui gli sono stati sottratti i 0,4 punti. Il ricorrente ha impugnato tale rettifica con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un difetto di giurisdizione. In base all’art. 63, primo comma, del decreto legislativo n. 165/2001, il giudice amministrativo non dispone di giurisdizione quanto alla sorte dei contratti di lavoro stipulati dai candidati assunti. La relativa domanda va riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, secondo comma, c.p.a.

Nel merito dei motivi aggiunti, la Sezione qualifica la rettifica della graduatoria come un parziale e tardivo annullamento della graduatoria originaria. Ne deriva la violazione del termine contemplato dall’art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241/1990. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto fondato in tale parte, con annullamento del verbale del 24 gennaio 2025 e degli atti di approvazione della graduatoria rettificata. Le ulteriori censure dei motivi aggiunti sono invece irricevibili, in quanto tardive.

Quanto al ricorso introduttivo, il Tribunale esamina la valutazione discrezionale della commissione sul titolo BLSD. Il profilo professionale richiamava il “territorio” e l'”ambiente”, non gli interventi in soccorso delle persone. Non appare perciò obiettivamente irragionevole ritenere il titolo non attinente, né lo stesso comportava l’acquisizione di una specifica qualifica professionale. La censura sul punteggio è respinta.

È invece fondata la doglianza sulla violazione dell’art. 12, secondo comma, del D.P.R. n. 487/1994, che impone di rendere noto il risultato della valutazione dei titoli prima delle prove orali. La norma, abrogata solo dal D.P.R. n. 82/2023 a far data dal 14 luglio 2023, era vigente all’epoca dei fatti e trova applicazione anche per i Comuni, come confermato dal Consiglio di Stato n. 1615/2015, n. 1087/2016 e n. 495/2019. Il regolamento comunale depositato non prevede una disciplina diversa. L’accoglimento di tale censura impone la riedizione della procedura dal momento della valutazione e comunicazione dei titoli, con rifacimento della prova orale-pratica.

Sussiste ancora l’interesse alla decisione, poiché i contratti dei candidati assunti sono stati prorogati per dodici mesi con decorrenza dall’1 giugno 2026. La richiesta risarcitoria è respinta allo stato, non essendo noto se un danno si sia effettivamente prodotto. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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