Il fondo per le spese legali degli assolti richiede l’atto di esercizio dell’azione penale (TAR Lazio n. 14280 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ammissione al fondo per il rimborso delle spese legali in favore degli imputati assolti con sentenza irrevocabile, istituito dall’art. 1, commi 1015-1020, l. n. 178/2020, l’allegazione dell’atto di esercizio dell’azione penale costituisce requisito essenziale, non surrogabile da documenti equipollenti quali l’informazione di garanzia o l’informazione sul diritto di difesa. L’omessa allegazione del documento non può essere sanata tramite soccorso istruttorio, atteso che la procedura ha natura comparativa e l’integrazione lederebbe la par condicio tra gli aspiranti. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 costituisce mera irregolarità non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di decisione vincolata.
Il Fatto
Il ricorrente, imputato assolto con sentenza irrevocabile, presentava istanza di ammissione al fondo per la rifusione delle spese legali, disciplinato dal decreto interministeriale 20 dicembre 2021. L’amministrazione rigettava la domanda, rilevando l’erronea indicazione della data dell’esercizio dell’azione penale e l’omessa allegazione del relativo atto, come richiesto dall’art. 3, comma 4, lett. d), d.i. 20 dicembre 2021.
Il provvedimento di rigetto, mai notificato, era appreso dal ricorrente tramite la pagina web del Ministero della giustizia. Questi impugnava l’atto, deducendo l’equipollenza della documentazione allegata, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per l’omesso preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha scrutinato congiuntamente i tre motivi di ricorso, strettamente connessi, rigettandoli tutti. In primo luogo, il Collegio ha escluso la sussistenza di un vizio procedimentale derivante dall’omessa comunicazione del preavviso di rigetto: tale omissione va qualificata come mera irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di decisione vincolata. Nessuna allegazione o argomentazione della parte sarebbe stata in grado di mutare l’esito del procedimento, con la conseguenza che l’adempimento si sarebbe risolto in un inutile prolungamento dell’iter burocratico.
La Corte ha inoltre osservato che la procedura di ammissione al fondo ha natura di valutazione comparativa, sicché l’interruzione dell’azione amministrativa per un adempimento superfluo risulterebbe pregiudizievole per l’intero cospicuo numero di aspiranti al beneficio. Sotto tale profilo, il Collegio ha richiamato la ratio dell’ultimo periodo dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, che esclude la necessità dello strumento partecipativo nelle procedure concorsuali, categoria nella quale la vicenda può essere sussunta.
Quanto al merito, il TAR ha ritenuto il rigetto adeguatamente motivato, richiamando il principio per cui, nelle decisioni vincolate, il provvedimento si reputa legittimamente motivato attraverso il mero richiamo delle disposizioni di legge rilevanti e dei fatti posti a fondamento del diniego. Il Collegio ha poi escluso la possibilità di surrogare l’atto di esercizio dell’azione penale con altri documenti: l’art. 407-bis c.p.p. individua tassativamente gli atti con cui l’azione penale si esercita, tra i quali non rientrano l’informazione di garanzia e l’informazione sul diritto di difesa, che costituiscono atti delle indagini preliminari.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità dell’art. 43 d.P.R. n. 445/2000, trattandosi nel caso di specie di documenti giudiziari, non di informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive. Parimenti non condivisibile è risultata la tesi del soccorso istruttorio: la natura comparativa della procedura impone il rispetto del principio di autoresponsabilità, non potendo l’amministrazione supplire alle omissioni del singolo candidato a danno degli altri aspiranti che abbiano correttamente e compiutamente proposto la domanda.
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Nota della Redazione
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