Incentivi Conto Termico, la falsità va provata con istruttoria specifica (Cons. Stato n. 6542 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi riconosciuti per gli interventi di efficienza energetica, il potere di annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione presuppone la prova concreta della falsità della documentazione allegata alla domanda. Il fatto che il tecnico incaricato abbia falsificato i documenti di altri procedimenti non è sufficiente a dimostrare, né a far presumere fino a prova contraria, che la stessa condotta sia stata tenuta anche nel procedimento del singolo richiedente. Grava pertanto sul Gestore l’onere di svolgere una istruttoria specifica volta ad accertare se sia falsa proprio la documentazione presentata a corredo della domanda. In difetto di tale prova, il provvedimento di decadenza è illegittimo per carenza dei presupposti e la clausola di riedizione del potere resta subordinata all’emersione di una prova certa della falsità.
Il Fatto
Un soggetto responsabile veniva ammesso, in esito a istanza presentata nel marzo 2018, a percepire l’incentivo previsto dal DM 16 febbraio 2016 (c.d. Conto Termico) per la sostituzione di una stufa a pellet, intervento ascrivibile alla categoria 2.B. L’incentivo riconosciuto ammontava a euro 838,55. Nel marzo 2020 il Gestore dei servizi energetici avviava un procedimento di annullamento in autotutela, contestando l’inoltro di documentazione contraffatta allegata alla richiesta di contributo.
Il procedimento si concludeva nel settembre 2020 con l’annullamento d’ufficio del provvedimento di ammissione e con il preannuncio del recupero della somma erogata. Il provvedimento e la prodromica nota di avvio venivano impugnati dinanzi al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. L’interessato proponeva appello, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, applicando il criterio della ragione più liquida, esamina direttamente il terzo motivo, con il quale l’appellante deduceva il difetto di prova della falsità della documentazione allegata alla domanda di accesso agli incentivi. La censura è fondata.
Il Consiglio di Stato rileva che non vi è prova concreta che la fattura contestata rientri tra quelle falsificate dal tecnico che aveva curato la domanda. Dalla comunicazione della Guardia di finanza inoltrata al Gestore risulta che, su circa 2.400 pratiche esaminate riferibili a quel tecnico, 1.747 sono risultate false, mentre le rimanenti circa 653 sono risultate genuine ed effettive. L’interessato, inoltre, non è stato attinto da alcuna accusa, neppure ipotizzata, e dagli atti non emerge che il procedimento penale a carico del tecnico abbia avuto ad oggetto i documenti dallo stesso presentati.
Ne discende che la fattura oggetto di causa non può essere reputata falsa in via automatica, soltanto perché afferente a una pratica gestita dal medesimo tecnico. È mancata, invero, un’istruttoria specifica idonea a fornire un esito univoco. Il Collegio richiama la propria recente giurisprudenza, che in casi analoghi ha accolto i ricorsi di altre parti private (sentenze nn. 3538, 3539, 3540 e 3541 del 6 maggio 2026), in conformità al precedente costituito da Cons. Stato, sez. II, n. 4484 del 22 maggio 2025. In quelle decisioni si è affermato che il Gestore non ha accertato con autonoma istruttoria la falsità dei singoli documenti, limitandosi a presumere che il tecnico, avendo commesso falsità in altri procedimenti, lo avesse fatto anche in quello dell’appellante.
Il Collegio dichiara di non volersi discostare da tale orientamento, ai cui esiti motivazionali aderisce anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm. Il difetto di prova della falsità della documentazione determina pertanto l’illegittimità del provvedimento di decadenza. L’accoglimento del terzo motivo, di per sé determinante, assorbe la valutazione dei primi due motivi, attinenti alle garanzie procedimentali e al superamento del termine per l’esercizio del potere di autotutela.
In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è accolto e il provvedimento del Gestore è annullato. Resta impregiudicata una possibile riedizione del potere, ove emerga la prova certa della falsità della fattura e in presenza di tutti i requisiti normativi. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Nota della Redazione
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