Malversazione: chi dice di aver usato bene il contributo pubblico deve documentarlo (Cass. pen. Sez. VI n. 13873 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ordinamento processuale penale, spetta all’imputato, ove la pubblica accusa abbia assolto al proprio onere probatorio, anche in forza di presunzioni o di massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. “vicinanza della prova”, acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna per il delitto di cui all’art. 316-bis cod. pen. di un soggetto che, a fronte della prova dell’accusa, aveva prospettato che il finanziamento pubblico percepito era stato destinato alle finalità per il quale era stato erogato, senza allegare, tuttavia, elementi utili a sostegno, pur trattandosi di circostanze agevolmente documentabili). (Rv. 289780-01)
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società era stato condannato per il reato di malversazione a danno dello Stato (artt. 81, secondo comma, e 316-bis cod. pen.). La società aveva ricevuto un finanziamento pubblico, erogato da una società finanziaria concessionaria della Regione Calabria, destinato a favorire l’assunzione per 24 mesi di cinque “lavoratori molto svantaggiati”. Secondo i giudici di merito, i lavoratori erano stati licenziati anzitempo e retribuiti meno del previsto, dai conti del contributo erano uscite somme estranee allo scopo e nulla era stato restituito dopo la revoca.
La Corte d’appello di Catanzaro, dichiarati prescritti gli altri reati contestati, ha confermato la condanna per il capo relativo all’art. 316-bis e le statuizioni civili in favore delle parti civili. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 192, comma 1, e 533 cod. proc. pen.: la Corte territoriale avrebbe liquidato come congetturale la ricostruzione alternativa della difesa (sostituzione dei lavoratori con altri della stessa categoria, pagamenti coerenti da altri conti della società) pretendendo produzioni documentali in nome della vicinanza della prova, con una sostanziale inversione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e giudica impropria l’evocazione dell’inversione dell’onere della prova. Dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) discende che non si può pretendere che l’imputato dimostri la propria innocenza: la responsabilità va provata oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 cod. proc. pen.) e l’onere probatorio incombe primariamente sull’accusa. Primariamente, ma non esclusivamente: elementi a carico possono provenire anche dalle altre parti, dall’acquisizione d’ufficio ex art. 507 cod. proc. pen. o dallo stesso imputato. L’obbligo del pubblico ministero di cercare anche le prove a favore non impone di percorrere, in via esplorativa, qualsiasi ipotesi alternativa, tanto più se congetturale.
Nel processo penale, informato al contraddittorio e alla logica confutativa, l’imputato non è un soggetto inerte: può introdurre prove autonome e confutare quelle dell’accusa esercitando il diritto alla controprova (artt. 493 e 495, comma 2, cod. proc. pen.). Quando il pubblico ministero ha assolto il proprio onere, è interesse dell’imputato confutare gli elementi a lui pregiudizievoli. Non si tratta di inversione dell’onere probatorio, ma di esercizio del diritto di difesa. La Corte richiama Sez. 2, n. 6734 del 2020 sul principio di vicinanza della prova.
I giudici di merito si sono attenuti a questo metodo: con motivazione completa e non illogica, su prove di cui non si denuncia il travisamento, hanno accertato che il finanziamento agevolato era stato destinato a esigenze private. Il ricorrente non allega quali lavoratori sarebbero stati assunti, quando, né quali altri conti sarebbero stati usati per destinare le somme allo scopo pubblico o per restituirle: informazioni che, se vere, avrebbe potuto documentare con estrema facilità. L’allegazione è dunque generica e pretende di imporre al giudice ipotesi esplorative neppure delineate. Il ricorrente è condannato alle spese del procedimento, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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