Concordato in appello dichiarato tardivo: il provvedimento non è ricorribile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 13877 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento con cui la Corte di appello, dichiarato inammissibile il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, avendo lo stesso natura ordinatoria. (Fattispecie in cui la richiesta di concordato era stata dichiarata inammissibile perché tardiva). (Rv. 289775-01)
Il Fatto
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Caltanissetta per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione ai fini di cessione di cocaina. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva ridotto la pena, ma aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la richiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. presentata dalla difesa.
Con il ricorso per cassazione l’imputato ha dedotto tre motivi: la violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per l’erronea dichiarazione di inammissibilità del concordato; la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale valorizzato solo la gravità del fatto senza considerare gli altri parametri indicati dalla giurisprudenza (quantità movimentata nel tempo, numero di assuntori, rete organizzativa, modalità della condotta); la violazione degli artt. 62-bis e 62, n. 4, cod. pen., per avere la Corte valutato solo i precedenti penali trascurando gli altri indici dell’art. 133 cod. pen. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione rigetta il primo motivo richiamando le Sezioni Unite n. 2647 del 2026, che hanno risolto il contrasto sulla ricorribilità, unitamente alla sentenza di appello, dell’ordinanza che respinge il concordato: il provvedimento con cui la Corte d’appello, non accogliendo il concordato, dispone la prosecuzione del giudizio non è suscettibile di ricorso per cassazione. Le ragioni sono due: la natura meramente ordinatoria e non decisoria del provvedimento, che non incide sul diritto sostanziale dedotto in giudizio ma solo sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia in una determinata fase o con un determinato rito; e la carenza di un interesse concreto e attuale a ricorrere, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 6624 del 2011.
Le Sezioni Unite si sono riferite testualmente al “rigetto”, nozione che evoca un’istanza ritualmente introdotta e una valutazione di merito. La Corte estende però la conclusione ai provvedimenti di inammissibilità per vizi procedurali, come la tardività: anche in questo caso il provvedimento ha natura ordinatoria e manca l’interesse a ricorrere, perché l’imputato può comunque sostenere la propria difesa nel giudizio di appello. Qualsiasi provvedimento che impedisca l’accesso al concordato, fondato su valutazioni di merito o su vizi di forma, non è quindi ricorribile in assenza di un pregiudizio irreparabile al diritto di difesa.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudizio sulla particolare tenuità dell’offesa va condotto secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non richiede l’esame di tutti gli elementi, bastando l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 2022; Sez. 3, n. 46231 del 2024). La Corte d’appello ha escluso la causa di non punibilità per la disponibilità di sostanze di diversa natura, per il quantitativo non modico di cocaina ad alto principio attivo e per gli accorgimenti adottati per eludere i controlli, indicativi di non occasionalità.
Inammissibile è il terzo motivo. L’attenuante del danno di speciale tenuità richiede che siano tenui sia il lucro perseguito o conseguito sia la gravità dell’evento (Sez. 3, n. 13659 del 2024), ed è stata correttamente esclusa per l’elevata percentuale di principio attivo e il numero di dosi ricavabili. Quanto alle attenuanti generiche, dopo la modifica dell’art. 62-bis del 2008, che ha reso neutra l’incensuratezza, è sufficiente che il giudice dia conto dell’assenza di elementi positivi (Sez. 4, n. 32872 del 2022): è il riconoscimento, non il diniego, a richiedere una motivazione che indichi in positivo gli elementi giustificativi. La Corte territoriale ha rilevato la mancanza di elementi positivi e la negativa personalità dell’imputato, desunta dai numerosi e gravi precedenti. Il ricorrente è condannato ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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