Non luogo a procedere in udienza predibattimentale: solo appello, il ricorso per saltum viene riqualificato (Cass. pen. Sez. V n. 13532 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all’indicazione della parte, deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Rv. 289885-01)
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in sede di udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere per un’imputazione di furto di energia elettrica: esclusa l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania ha proposto direttamente ricorso per cassazione, denunciando l’inosservanza dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.: l’energia elettrica rientrerebbe tra le cose destinate a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione non entra nel merito, ma qualifica il ricorso come appello. L’udienza “filtro” introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 per i procedimenti a citazione diretta consente un vaglio preliminare sulla fondatezza dell’azione penale. L’art. 554-ter cod. proc. pen. prevede la sentenza di non luogo a procedere quando sussiste una causa estintiva o di improcedibilità, quando il fatto non sussiste o non costituisce reato, o quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. L’art. 554-quater detta poi un regime impugnatorio “chiuso” e speciale, ricalcato sull’art. 428 cod. proc. pen.: il mezzo è l’appello, sono indicati i soggetti legittimati, il giudizio si svolge in camera di consiglio e gli esiti sono tipizzati (conferma, formula diversa, fissazione dell’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso); solo contro la sentenza di appello è ammesso ricorso per cassazione, limitato ai motivi dell’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c). Che il regime sia speciale lo dimostra il confronto con l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che dopo la legge n. 114 del 2024 esclude del tutto l’appello del pubblico ministero contro i proscioglimenti per i reati a citazione diretta.
Il Procuratore generale ha invece proposto ricorso diretto. La Corte esclude che operi l’art. 569 cod. proc. pen., che consente il ricorso per saltum alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado. Data l’identità di struttura con la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., si dà continuità all’orientamento maggioritario secondo cui la sentenza di non luogo a procedere è appellabile e non ricorribile per cassazione, neppure per saltum, perché l’art. 569 riguarda solo le sentenze che definiscono nel merito il primo grado (Sez. 5, n. 22551 del 2024; Sez. 5, n. 18305 del 2019). Le prime decisioni sul tema hanno esteso il principio alla sentenza ex art. 554-ter (Sez. 2, n. 28063 del 2024), per due ragioni: la lettera dell’art. 569, che evoca la celebrazione del giudizio, e la specificità degli epiloghi dell’appello ex art. 554-quater, inconciliabili con gli esiti tipizzati del giudizio di cassazione.
Ne consegue la riqualificazione officiosa dell’impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Secondo le Sezioni Unite Bonaventura (n. 45371 del 2001), quando la parte usa un mezzo diverso da quello prescritto il giudice deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza della voluntas impugnationis, senza alcuna indagine introspettiva sulla reale volontà dell’impugnante, e trasmettere gli atti al giudice competente. Tale approdo ha superato l’orientamento contrario delle Sezioni Unite del 1997, che pure riaffiora in alcune pronunce delle sezioni semplici. Gli atti sono quindi trasmessi alla Corte d’appello di Catania per il giudizio di appello nelle forme dell’art. 554-quater cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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