Liquidazione giudiziale e prova dei requisiti di non apertura a carico del debitore (Cass. civ. Sez. I n. 20861 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione giudiziale, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti dimensionali per la non apertura della procedura, ai sensi dell’art. 2 CCII, grava sul debitore, che deve dimostrare il mancato superamento contestuale e congiunto delle tre soglie dei ricavi, dell’attivo patrimoniale e dei debiti. I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono mezzo di prova privilegiato, ma non legale, sicché, in loro assenza, il debitore può avvalersi di strumenti alternativi, la cui attendibilità resta soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito. La mancata acquisizione d’ufficio della relazione del curatore non determina nullità, non potendo il giudice trasformarsi in organo di ricerca della prova.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 167/2025, aveva rigettato il reclamo proposto ex art. 51 CCII dalla società e dal socio illimitatamente responsabile avverso la sentenza del tribunale che aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore.
I reclamanti avevano eccepito l’incertezza dell’oggetto dell’attestazione di conformità della copia notificata del ricorso, nonché contestato il superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 2 CCII, deducendo la sussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impresa come “impresa minore”. La Corte territoriale aveva confermato la decisione, ritenendo la documentazione prodotta inidonea e non dimostrativa dei requisiti di non apertura.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’istanza di sospensione ex art. 52 CCII, richiamando il principio per cui la violazione dell’art. 112 c.p.c. può concernere solo le domande e le eccezioni di merito, non le questioni meramente processuali.
Quanto al secondo motivo, relativo alla validità della notifica del ricorso e alla conformità della copia notificata, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha ribadito che, ai fini della validità dell’atto processuale, è sufficiente che l’originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati di cui la controparte abbia possibilità di prendere visione, non essendo necessario che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata, potendosi pervenire alla ragionevole certezza del conferimento del mandato mediante altri elementi.
Con riferimento al terzo motivo, concernente la mancata prova dei requisiti dimensionali, la Corte ha chiarito che la norma di cui all’art. 2 CCII richiede la dimostrazione del mancato superamento contestuale e congiunto delle tre soglie, sicché è errato ritenere che la mancanza di anche uno solo di essi determini l’impossibilità di dichiarare la liquidazione giudiziale.
Inoltre, la Cassazione ha richiamato il principio per cui i bilanci degli ultimi tre esercizi rappresentano un mezzo di prova privilegiato ma non esclusivo, potendo il debitore, in mancanza, ricorrere a strumenti probatori alternativi. Tuttavia, tali documenti rimangono soggetti alla valutazione di attendibilità del giudice di merito, che può motivatamente non tenerne conto, come avvenuto nel caso di specie con riguardo alle mere simulazioni di bilancio e alle dichiarazioni fiscali incomplete per il triennio di riferimento.
La Corte ha infine escluso l’obbligo di acquisire d’ufficio la relazione del curatore ex art. 130 CCII, affermando che la natura ufficiosa del procedimento non trasforma il giudice in organo di ricerca della prova, e ha ritenuto immotivata la censura sull’insussistenza dello stato di insolvenza, che attiene all’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non alla consistenza patrimoniale.
Nota della Redazione
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