Il giudizio di fatto sulla scientia decoctionis non è sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 122 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la scientia decoctionis in capo all’accipiens – da intendersi come effettiva conoscenza, e non mera conoscibilità, dello stato di insolvenza – è oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, che resta incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Il relativo convincimento può formarsi anche tramite presunzioni semplici ex artt. 2727 e 2729 c.c., purché gli elementi indiziari, valutati gli uni per mezzo degli altri, risultino idonei a far ritenere che il terzo, con la normale prudenza e avvedutezza rapportata alle sue qualità personali e alle condizioni di operatività, non abbia potuto non percepire i sintomi rivelatori della decozione. La scelta dei fatti posti a fondamento del processo logico presuntivo e la valutazione della loro rispondenza ai requisiti di gravità, precisione e concordanza integrano un giudizio di fatto, censurabile solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non tramite la prospettazione di un convincimento diverso da quello del giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Venezia aveva accolto l’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. promossa dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società, poi convertitasi in fallimento, condannando la società creditrice alla restituzione dei pagamenti ricevuti. La Corte d’appello di Venezia, riformando parzialmente la sentenza, aveva ridotto la somma dovuta, avendo accertato che la scientia decoctionis della creditrice era maturata solo in epoca successiva rispetto a quella ritenuta in primo grado, confermando invece il rigetto dell’eccezione di esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
La procedura fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata considerazione dei plurimi indizi della scientia decoctionis; la società creditrice ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale in quattro mezzi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato preliminarmente il ricorso principale, dichiarandone l’inammissibilità. Le censure, pur formalmente prospettate come errori in iudicando e in procedendo o come vizio di omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a una rivisitazione del merito, volta a ottenere un sindacato sull’accertamento fattuale compiuto dai giudici di appello sulla base della valutazione delle prove raccolte.
La Corte ha ribadito che la valutazione della scientia decoctionis è un apprezzamento riservato al giudice di merito, il quale può legittimamente avvalersi delle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. La selezione degli elementi indiziari e il controllo della loro attitudine probatoria integrano un giudizio di fatto che sfugge al vaglio di legittimità, se adeguatamente motivato: la censura non può limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio.
Nel caso concreto, i giudici di appello avevano concluso che le notizie di stampa relative all’interesse di un noto imprenditore per l’acquisto della società debitrice costituissero un elemento determinante, idoneo a superare gli indizi contrari.
Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità è stata dichiarata per il difetto di autosufficienza, mancando la trascrizione dei capitoli di prova testimoniale. La Corte ha inoltre precisato che la mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile per violazione dell’art. 115 c.p.c., salvo che il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti o d’ufficio; la censura è ammissibile solo se la prova non ammessa sia tale da invalidare con certezza le risultanze che hanno sorretto la decisione.
Dichiarato inammissibile il ricorso principale, la Corte ha ritenuto inefficace il ricorso incidentale ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto notificato tardivamente oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza d’appello. Infine, ha escluso la condanna del controricorrente al pagamento del doppio contributo unificato, trattandosi di sanzione applicabile solo in caso di declaratoria di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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