Revoca del difensore e sostituzione desumibili dall’atto di nomina dei nuovi legali (Cass. civ. Sez. I n. 6906 del 15.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Con la sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all’atto di costituzione del difensore in cui si dà atto della revoca del precedente patrono, la parte assume la paternità della dichiarazione di revoca contenuta nell’atto, ancorché formalmente non sottoscritto. La revoca è pertanto riferibile alla parte e il deposito dell’atto di costituzione dei nuovi difensori ha valore costitutivo della conoscenza legale della sostituzione nei confronti della controparte. Ne consegue la nullità della notificazione della sentenza di primo grado eseguita presso il difensore revocato, con la conseguenza che quella notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello.

Il Fatto

Un socio accomandatario di una s.a.s. in liquidazione proponeva domanda di nullità o annullabilità della deliberazione assembleare con cui era stato determinato il compenso del liquidatore giudiziale. Il Tribunale respingeva la domanda. Proposto appello, la Corte territoriale lo dichiarava inammissibile perché tardivo, ritenendo applicabile il termine breve: la sentenza di primo grado era stata notificata presso i difensori originari, che il giudice di merito considerava ancora legittimati a ricevere l’atto.

Il ricorrente censurava tale statuizione, sostenendo che l’atto di nomina dei nuovi difensori, depositato in primo grado, dovesse leggersi come sostituzione del precedente collegio difensivo. La società resisteva con controricorso; gli altri soci restavano intimati.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della valenza sostitutiva o meramente aggiuntiva della nomina di un nuovo difensore in corso di causa. Il collegio muove dal principio per cui, sottoscrivendo la procura apposta all’atto di costituzione che contenga la revoca del precedente patrono, la parte fa propria la dichiarazione di revoca, pur formalmente non sottoscritta. Da ciò deriva che la revoca è riferibile alla parte e che il deposito dell’atto dei nuovi difensori integra la conoscenza legale della sostituzione verso la controparte.

Trattandosi di error in procedendo, la Corte si riconosce legittimata a compulsare direttamente gli atti processuali quale giudice del fatto processuale. L’esame del tenore letterale dell’atto di nomina depositato all’udienza del 3 febbraio 2015 evidenzia l’uso delle espressioni “nuovi” difensori e “nuovi” domiciliatari e della locuzione “in sostituzione” dei precedenti legali, oltre alla dichiarazione di aver “già comunicato la revoca” agli stessi.

Per il collegio l’interpretazione letterale è chiara e non equivoca: la nuova nomina ha effetto sostitutivo e non di mero affiancamento, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. La mancata esplicitazione dell’avvenuta revoca, su cui il giudice di merito aveva fondato il dubbio, è smentita dal contenuto stesso dell’atto, che dà conto della revoca già comunicata. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità citata dalla stessa sentenza impugnata, secondo cui in presenza di univoche espressioni contrarie il difensore precedente deve ritenersi sostituito.

La notifica della sentenza di primo grado eseguita presso il difensore revocato non è inesistente, sussistendo pur sempre un criterio di astratto collegamento tra il domicilio del difensore revocato e la parte; è però nulla, e quindi inidonea a far decorrere il termine breve per l’appello. In tal senso il riferimento a Sez. U n. 14916 del 20/07/2016. Il secondo motivo, formulato in via condizionata e incentrato sull’assenza di giudicato interno, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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