Valutazione degli indizi incensurabile in Cassazione salvo vizio di sussunzione (Cass. civ. Sez. III n. 14207 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito, e in particolare il giudizio di gravità, precisione e concordanza richiesto dall’art. 2729 cod. civ., è incensurabile in sede di legittimità e non può essere sostituita con una diversa ricostruzione del fatto. La violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva è deducibile per cassazione solo in due ipotesi residuali: quando il giudice contraddica la qualificazione dagli stessi data agli indizi, ovvero quando incorra in vizio di sussunzione, applicando un metodo valutativo scorretto. Il vizio di sussunzione ricorre quando si valuta la gravità con il ragionamento probabilistico, la precisione stimando il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto e la concordanza mettendo in relazione ogni indizio con tutti gli altri. Non è sindacabile la mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella seguita dal giudice di merito.
Il Fatto
Nel 2015 un incendio danneggiò gravemente i locali in cui operava un’associazione sportiva. La compagnia assicurativa che aveva indennizzato l’associazione esercitò l’azione di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. nei confronti della società che aveva installato una stufa per sauna, ritenendola responsabile dell’incendio per installazione imperita. La società convenuta si difese negando la propria responsabilità e, in subordine, chiese di essere tenuta indenne dal produttore della stufa e dall’installatore.
Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello rigettò il gravame, ravvisando la causa dell’incendio nella stufa e traendo la conclusione da una serie di indizi: il luogo e la tempistica dell’incendio, l’anomalia termica rilevata, la durata contenuta dell’installazione e l’assenza di collaudo. La società installatrice ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 40 cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale aveva attribuito valore a indizi privi dei requisiti legali e che la condotta colposa dei dipendenti non bastava a provare il nesso causale. La Corte dichiara il motivo inammissibile: sotto le vesti della violazione di legge si maschera una censura diretta contro la valutazione delle prove.
Il Collegio ribadisce che in sede di legittimità non è consentita una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella del giudice di merito, richiamando una lunga serie di precedenti, da Sez. III n. 1674 del 1963 alle più recenti pronunce. Non è decisivo il richiamo ai principi sulla deducibilità della violazione delle norme sull’indizio, perché la Corte non ha mai affermato che il giudizio di gravità, precisione e concordanza sia sindacabile sic et simpliciter.
La censura è ammessa solo in due ipotesi. La prima ricorre quando il giudice, dopo aver qualificato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, ne escluda l’efficacia probatoria, o nell’ipotesi speculare. La seconda è il vizio di sussunzione, che non si configura per il solo fatto che gli indizi siano stati interpretati in un modo piuttosto che in un altro, ma quando è violato il corretto metodo valutativo: applicare il ragionamento probabilistico per la gravità, stimare il grado di probabilità dell’ipotesi per la precisione, mettere in relazione ogni indizio con tutti gli altri per la concordanza. Sul punto richiama Sez. Un. n. 1785 del 2018.
Nel caso concreto nessuna delle due ipotesi ricorre: il motivo censura il risultato della valutazione, non il metodo. La Corte d’appello ha messo in relazione gli indizi tra loro e ha tratto inferenze probabilistiche non illogiche. La valutazione indiziaria è incensurabile non solo quando è l’unica possibile, ma anche quando è una tra le tante plausibili.
Il secondo motivo, che prospettava la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 132 cod. proc. civ., è manifestamente infondato: la motivazione è diffusa ed estesa. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alle sanzioni ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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