Mancata rendicontazione dei fondi fuori sistema del Ministero della cultura (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 117 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali, compresi i fondi pervenuti da altre gestioni e non iscritti nel sistema ordinario, integra violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 123/2011. La Sezione regionale di controllo, accertata l’omessa trasmissione, può riservarsi ogni ulteriore valutazione sull’entità delle somme ricevute ed erogate. Il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria dei rendiconti, affermato dalle Sezioni Riunite n. 4/SSRRCO/QMIG/14, presuppone la disponibilità della documentazione giustificativa per l’ufficio di controllo competente. Il funzionario delegato inadempiente resta destinatario degli obblighi di rendicontazione anche per gli esercizi antecedenti e per i c.d. fondi fuori sistema.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla segnalazione con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila ha rappresentato alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo la mancata presentazione dei rendiconti della contabilità speciale n. 2909 per l’anno 2019 da parte del Segretariato regionale del Ministero della cultura. Dopo le interlocuzioni istruttorie e la trasmissione tardiva dei giustificativi, la Sezione ha rimesso le verifiche alla Ragioneria competente.

Nel corso dell’attività di riscontro è emersa una ulteriore carenza: la mancanza dei rendiconti degli esercizi antecedenti al 2019 relativi ai c.d. fondi fuori sistema, pervenuti alla contabilità speciale da altre gestioni. La Sezione ha quindi diffidato l’amministrazione, prima con la deliberazione n. 199/2022/SUCC e poi con la deliberazione n. 57/2023/SUCC, a trasmettere la documentazione mancante, senza esito.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento muovendo dalla disciplina di contabilità dello Stato di cui al r.d. n. 2440/1923 e al r.d. n. 827/1924. L’art. 333 del r.d. n. 827/1924 individua nel funzionario delegato in carica al momento della scadenza il soggetto competente a rendere il conto, mentre l’art. 14 del d.lgs. n. 123/2011 fissa al venticinquesimo giorno successivo al termine dell’esercizio l’obbligo di presentazione dei rendiconti.

Il Collegio richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 4/SSRRCO/QMIG/14, secondo cui il controllo sui rendiconti dei funzionari delegati non si limita alla verifica dell’avvenuta trasmissione dei frontespizi, ma si esercita sulla base di parametri di regolarità contabile e finanziaria. Da qui la necessità che l’ufficio di controllo riceva i rendiconti completi e la documentazione giustificativa, non i soli prospetti riepilogativi.

Nel caso concreto, la Ragioneria Territoriale ha attestato di non aver ricevuto alcun rendiconto relativo ai fondi fuori sistema per gli esercizi antecedenti al 2019. La mancata trasmissione, protratta nonostante i termini fissati con le due deliberazioni di diffida, ha impedito alla Ragioneria di attuare la verifica prevista dal comma 3 dell’art. 14 del d.lgs. n. 123/2011, con la conseguente impossibilità, per la stessa Sezione, di svolgere le proprie valutazioni di natura giuridico-contabile.

Il Collegio qualifica tale verifica come preliminare ed endoprocedimentale rispetto alle proprie ulteriori determinazioni. Pertanto, preso atto dell’inadempimento persistente, accerta la mancata presentazione dei rendiconti afferenti ai capitoli elencati nella tabella e si riserva ogni ulteriore valutazione sulle restanti criticità segnalate. La deliberazione è trasmessa alla Ragioneria, al Segretariato regionale, alla Direzione generale bilancio del dicastero e alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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