Spese di sponsorizzazione sportiva: presunzione assoluta di deducibilità (Cass. civ. Sez. V n. 18726 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione disciplinate dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo di spesa, la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e il beneficiario abbia posto in essere una specifica attività promozionale. La norma speciale deroga al regime generale dell’art. 109 del T.U.I.R. e fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità del costo. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non può sindacare la scelta imprenditoriale contestando l’assenza di ritorno commerciale, l’incongruità o l’antieconomicità dell’operazione.

Il Fatto

La controversia riguarda una società contribuente alla quale l’Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007. L’Ufficio aveva ripreso a tassazione la quota di spese di sponsorizzazione ritenuta non deducibile, contestando l’incongruità del costo e l’antieconomicità dell’operazione.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva riconosciuto la legittimità dell’accertamento, affermando che, una volta acclarata la fondatezza della ripresa per antieconomicità, spettava al contribuente confutare l’assunto. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di logica della motivazione e violazione della disciplina sulle spese di pubblicità.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del regime speciale dettato dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, qualificato come norma speciale destinata a derogare al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall’art. 109 del T.U.I.R..

I giudici di legittimità richiamano la propria giurisprudenza, ricordando come le spese di sponsorizzazione siano assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza, al ricorrere delle condizioni già individuate. Tra queste rilevano la natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato, il limite quantitativo di spesa, la finalità di promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e l’effettiva attività promozionale del beneficiario.

La Corte sottolinea la voluntas legis di approntare un regime agevolativo per chi investe nello sport amatoriale, attività ritenuta socialmente utile. Dal carattere assoluto della presunzione deriva che la scelta dell’imprenditore di promuovere il proprio marchio non è sindacabile. Non è quindi ammesso negare lo scomputo dei costi sulla base di un’asserita assenza di ritorno commerciale.

Il Collegio richiama la nozione di inerenza elaborata nel tempo, di natura qualitativa e non quantitativa, non più basata sulla necessaria riconducibilità dell’onere alla percezione di ricavi. Viene escluso che l’Ufficio possa contestare l’incongruità o l’antieconomicità del costo, essendo improponibile individuare un ammontare congruo di una sponsorizzazione. Viene infine escluso che rilevi un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica di attività dell’impresa.

Nella specie, l’Amministrazione non aveva contestato né l’effettiva corresponsione delle somme né la specifica attività del beneficiario, limitandosi a eccepire il difetto di inerenza e l’antieconomicità. I giudici di merito, muovendo dal presupposto che l’Ufficio potesse sindacare le scelte economiche dell’imprenditore, non si sono adeguati ai principi richiamati. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

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