Mancata motivazione sulle attenuanti generiche: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 3 n. 18032 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità la sentenza di appello che, riducendo il trattamento sanzionatorio, ometta di motivare sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, qualora dagli atti non emerga una valutazione implicita della stessa, atteso che l’obbligo motivazionale non può dirsi assolto per relationem o in ragione del tenore complessivo della motivazione. Il motivo di ricorso per cassazione concernente l’omessa motivazione in ordine all’aumento di pena per la continuazione è inammissibile se tale specifica doglianza non è stata formulata nell’atto di appello, non potendo trovare ingresso in sede di legittimità censure non devolute al giudice del gravame.
Il Fatto
La Corte di appello di Perugia, pronunciando in sede di rinvio, riformava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata con cui l’imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, riducendo la pena ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 22.000,00 di multa e sostituendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
Il difensore dell’imputato proponeva due distinti ricorsi per cassazione. Con il primo ricorso si deduceva la violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. per l’omessa traduzione in lingua inglese della sentenza di secondo grado, nonché il deposito della sentenza fuori termine. Con il secondo ricorso si lamentava l’omessa motivazione sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio con riguardo all’aumento per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo ricorso. Il Collegio, visionato il fascicolo processuale, ha accertato che, dopo la proposizione del ricorso, era stata depositata la traduzione in lingua inglese della sentenza impugnata e che l’avviso di deposito, anch’esso tradotto, era stato notificato sia all’imputato sia al difensore. Ne deriva il venir meno dell’interesse all’impugnazione, avendo il ricorrente conseguito il risultato processuale che intendeva ottenere.
Il secondo ricorso è stato ritenuto fondato esclusivamente in relazione all’omessa statuizione sulle circostanze attenuanti generiche. Il Collegio ha rilevato che nell’atto di appello era stata formulata una specifica richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche fondata sull’incensuratezza, sulla modesta rilevanza dei fatti e sulle disagiate condizioni economiche-sociali. La Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena, non aveva offerto alcuna motivazione sul punto.
La motivazione adottata sulla dosimetria e il tenore complessivo della sentenza impugnata non consentivano di ritenere che la richiesta fosse stata implicitamente valutata. Tale carenza impone l’annullamento della sentenza limitatamente al punto relativo alle attenuanti generiche, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
Il motivo concernente l’aumento di pena per la continuazione è stato invece dichiarato inammissibile. Nell’atto di appello si era lamentata soltanto la sproporzione della pena, senza formulare alcuna specifica doglianza sull’omessa motivazione dell’aumento. La Corte di appello, avendo accolto il motivo di gravame, aveva mantenuto il minimo edittale per la pena base e ridotto l’aumento, determinando una pena assai inferiore alla media edittale, per cui non si poneva neppure un profilo di illegalità della pena, come confermato dal precedente di Sez. 5, n. 36407 del 2025.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali