Truffa contrattuale per falsa lettera e dolo del conduttore (Cass. pen. Sez. 2 n. 8645 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di truffa e non un mero inadempimento civilistico la condotta di chi, per ottenere la stipula di un contratto di locazione, presenta una falsa lettera di assunzione a tempo indeterminato, in quanto tale documento costituisce una garanzia di solvibilità idonea a influire sulla volontà negoziale del locatore. La consapevolezza dello stratagemma fraudolento e il dolo del conduttore possono essere desunti da elementi indiziari quali la comunanza di intenti con gli altri coobbligati, la mancata abitazione dell’immobile, la sua immediata sublocazione e l’inadempimento dei canoni. Il ricorso per cassazione che prospetti una mera rilettura delle emergenze istruttorie alternative a quella operata dai giudici di merito è inammissibile per difetto di specificità e manifesta infondatezza.
Il Fatto
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 28/01/2025, ha confermato la decisione di primo grado con cui l’imputato era stato condannato per il reato di truffa aggravata. All’imputato si contestava di aver stipulato un contratto di locazione presentando al proprietario dell’immobile una falsa lettera di assunzione a tempo indeterminato, riferita a una delle coinquiline, così ottenendo la disponibilità dell’appartamento, che veniva poi subito sublocato a terzi.
Avverso la sentenza d’appello, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. Con i primi due, si contestava l’affermazione di penale responsabilità, la sussistenza degli elementi costitutivi della truffa contrattuale e il difetto di prova del dolo. Con il terzo motivo, si censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e degli altri benefici di legge. Con il quarto, infine, si eccepiva l’erroneo computo dei termini di prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato come i primi due motivi di ricorso fossero meramente reiterativi e avulsi da un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una non consentita richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove. I giudici di legittimità hanno ricordato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e logica, fondata sulla testimonianza della persona offesa e sulla lettura ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni del datore di lavoro indicato nella lettera contraffatta.
Nel merito, la Corte ha chiarito che la presentazione di una falsa lettera di assunzione costituisce un artifizio idoneo a incidere sulla volontà negoziale del locatore, rappresentando una garanzia di solvibilità che lo induce a confidare nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Tale condotta, pertanto, non configura un semplice inadempimento contrattuale, bensì una frode realizzata mediante l’inganno della controparte.
Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, la Corte ha giudicato manifestamente infondate le deduzioni difensive sulla buona fede dell’imputato. La consapevolezza dello stratagemma fraudolento è stata desunta da una serie di circostanze fattuali: la comunanza di intenti tra i tre conduttori, nessuno dei quali aveva mai abitato nell’immobile; l’accordo per cederne la disponibilità a terzi subito dopo la stipula, in violazione delle clausole contrattuali; l’inadempimento e la sottrazione alle richieste del locatore. L’imputato risultava, inoltre, intestatario di numerosi altri contratti di locazione.
La Corte ha altresì ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, evidenziando come la motivazione addotta dai giudici di merito, basata sulla significativa capacità a delinquere e sulla mancanza di segni di resipiscenza, fosse sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale. Inammissibile è stato infine dichiarato il motivo concernente la prescrizione, anche perché la causa di estinzione sarebbe comunque maturata solo in epoca successiva alla decisione. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, ha concluso la Corte richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 2000, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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