Estradizione e principio di specialità: limiti alla giurisdizione dello Stato richiedente (Cass. pen. Sez. VI n. 29393 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di specialità, espresso nell’art. 14, primo comma, della Convenzione europea di estradizione resa esecutiva con legge n. 300/1963, pone limiti alla giurisdizione dello Stato richiedente, impedendogli di perseguire l’estradato per reati per i quali la consegna non è stata concessa. La commissione in Italia di parte del reato per cui si procede non esclude la concorrente giurisdizione straniera né impedisce l’estradizione fondata sulla Convenzione; essa può dar luogo solo al rifiuto facoltativo, rimesso alle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia e non al giudice. Il ricorso che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato è aspecifico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 14 maggio 2026, ha dichiarato l’esistenza dei presupposti per l’estradizione in Albania di un cittadino albanese, limitatamente al reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Italia tra il 6 e il 16 febbraio 2021.
Il difensore dell’estradando ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento del provvedimento, articolando quattro motivi. La questione centrale riguarda il rapporto tra il reato per cui la consegna è stata concessa e l’imputazione associativa formulata dall’autorità giudiziaria straniera.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Sul primo motivo la Corte osserva che la sentenza impugnata ha ravvisato i presupposti per l’estradizione limitatamente al reato di traffico di stupefacenti, riconducibile all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e che il principio di specialità impedisce al giudice procedente di perseguire l’estradato per reati per i quali la consegna non è stata concessa. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8 del 28.02.2001, Sez. III n. 39353 del 24.09.2008 e Sez. I n. 32356 del 06.07.2004.
Il secondo motivo è dichiarato aspecifico: il ricorrente non si confronta con la parte della sentenza in cui si rileva che la difesa non ha contestato, neppure sostanzialmente, l’attribuzione dell’utenza telefonica all’estradando.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che la commissione in Italia di parte del reato per cui si chiede l’estradizione non esclude la concorrente giurisdizione straniera e non impedisce l’estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957. Tale ipotesi può dar luogo soltanto al rifiuto facoltativo, che non spetta all’autorità giudiziaria ma, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 1997, rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia. Sul punto sono richiamate Sez. VI n. 53176 del 15.11.2018 e Sez. VI n. 8674 dell’11.10.2005.
Sul quarto motivo la Corte rileva che, dopo un’integrazione istruttoria, la Corte d’appello ha analiticamente risposto alle argomentazioni difensive, fondate su una valutazione ipotetica smentita dalle ufficiali e formali informazioni fornite dallo Stato richiedente. Il ricorrente non si confronta con tali contenuti.
Dal rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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