Particolare tenuità del fatto e modesta evasione sotto soglia (Cass. pen. Sez. III n. 4326 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., nei delitti tributari deve essere valutata tenendo conto, tra gli altri elementi, dell’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto alla soglia di punibilità, come impone oggi l’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. L’abitualità del comportamento, ostativa al riconoscimento del beneficio, non può desumersi dalla sola presenza di una condanna irrevocabile per un reato della stessa indole né dai carichi pendenti, occorrendo almeno due illeciti della stessa natura oltre quello per cui si procede. Il successivo pagamento di una somma idonea a ridurre l’evasione sotto soglia non esclude, di per sé, la sussistenza di un reato già consumato, ma non può fondare il diniego della causa di non punibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti dell’imputato, amministratore di una società in accomandita semplice, per il delitto di omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000. L’addebito riguardava il mancato versamento, entro il termine per la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, di ritenute relative all’anno 2017 per un importo superiore a 151.000 euro.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’erronea esclusione della forza maggiore e dell’inesigibilità della condotta, e la violazione dei presupposti della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevandone la genericità e il contenuto eminentemente fattuale. Il ricorrente si era limitato a riproporre censure già esaminate nel merito, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte di appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui il reato si perfeziona con la consapevole scelta di omettere i versamenti, ravvisabile anche quando il datore di lavoro, in difficoltà economica, abbia preferito pagare stipendi e fornitori e pretermettere i tributi. L’onere di ripartire le risorse esistenti grava sul contribuente.

Nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato che l’imputato aveva continuato a corrispondere gli stipendi ai dipendenti e a pagare i fornitori, dimostrando che la crisi di liquidità non era assoluta e che l’impresa non versava in una condizione di impossibilità di compiere scelte alternative.

Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte di appello aveva negato la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 cod. pen. valorizzando l’abitualità della condotta, la presenza di un precedente specifico e di altri procedimenti pendenti, nonché l’intensità del dolo e il mancato versamento di una somma modesta che avrebbe ridotto l’evasione sotto soglia. Secondo la Suprema Corte questa motivazione è giuridicamente errata e manifestamente illogica.

L’abitualità, ha precisato la Corte, richiede che l’autore abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole oltre quello per cui si procede, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016. Nel caso di specie sussisteva una sola condanna irrevocabile per un reato della stessa natura, mentre i carichi pendenti sono irrilevanti. Parimenti errato è il rilievo sul mancato versamento della somma idonea a scendere sotto soglia, poiché il pagamento postumo non incide su un reato già consumato.

La motivazione è inoltre illogica dove esclude la valutazione del danno in termini di particolare tenuità, pur riconoscendo il modesto superamento della soglia di punibilità. Tale elemento è valorizzabile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. ed è ora espressamente previsto dall’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che impone di valutare l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia.

La sentenza è stata quindi annullata limitatamente all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, restando fermo il giudicato progressivo sull’accertamento del reato e sull’affermazione di responsabilità.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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