Inammissibili i ricorsi contro il patteggiamento fuori dai casi tassativi (Cass. pen. Sez. VII n. 32296 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è esperibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nei soli casi di espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Resta pertanto estranea al perimetro di ricorribilità la doglianza relativa alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non figura tra i motivi deducibili a decorrere dal 3 agosto 2017. In materia di errata qualificazione del fatto, il sindacato di legittimità è limitato ai soli casi di errore manifesto, risultante con immediatezza dal testo del provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità delle censure che richiedano valutazioni probatorie o premesse in fatto. La doglianza sulla dosimetria della pena concordata, contenuta entro i limiti edittali, si risolve in censura di merito, non deducibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, con sentenza di patteggiamento, ha applicato a due imputati — previa esclusione della recidiva contestata — la pena di cinque anni di reclusione e trentamila euro di multa per il reato di detenzione e trasporto di un rilevante quantitativo di cocaina, contestato in concorso e in continuazione, con occultamento della sostanza in parte a bordo di un’autovettura e in parte presso più abitazioni riconducibili agli imputati.

Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi entrambi gli imputati. Il primo ha dedotto la totale mancanza di motivazione e la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., censurando nel merito l’assenza di prove del proprio concorso. Il secondo ha lamentato l’omessa valorizzazione della confessione ai fini del trattamento sanzionatorio, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi unitario anziché plurimo in continuazione, e la conseguente illegalità della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dei motivi esperibili contro la sentenza di patteggiamento. A decorrere dal 3 agosto 2017, per effetto dell’art. 1, comma 50, della legge n. 103/2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorso del primo imputato è giudicato per intero estraneo a tale perimetro. La doglianza attinente alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra più tra i motivi deducibili. Sotto la veste del vizio motivazionale, il ricorrente sollecita in realtà una rivalutazione del compendio indiziario e del proprio apporto concorsuale, investendo la Corte di apprezzamenti di puro merito, sottratti al sindacato di legittimità.

Quanto al secondo ricorso, il motivo sull’omessa valorizzazione della confessione è ritenuto estraneo al catalogo dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: la censura sulla mancata considerazione di un elemento ex art. 133 cod. pen. e sulla dosimetria — pena peraltro legale, contenuta entro i limiti edittali e frutto dell’accordo liberamente prestato — non integra alcuna ipotesi tassativa di illegalità della pena.

Il motivo sull’erronea qualificazione del fatto è dichiarato inammissibile per genericità e per estraneità ai limiti del sindacato. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il ricorso ex art. 448, comma 2-bis per errata qualificazione è limitato ai soli casi di errore manifesto (Sez. 1, n. 15553 del 2018) e l’impugnazione che richiami aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione è inammissibile (Sez. 6, ord. n. 3108 del 2018). Nella specie il ricorrente afferma l’unitarietà del fatto senza indicare alcun elemento da cui desumere la palese eccentricità della qualificazione in termini di continuazione, a fronte di una contestazione che descrive una pluralità di condotte detentive in luoghi diversi, sorrette dal medesimo disegno criminoso.

Il terzo motivo, dipendente dal precedente, ne segue la sorte: escluso l’errore manifesto, la pena determinata nel rispetto dei limiti edittali e in conformità all’accordo ratificato resta pienamente legale. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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