Mandato d’arresto europeo processuale: no al vaglio delle esigenze cautelari interne (Cass. pen. Sez. VI n. 13274 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di mandato d’arresto europeo processuale, l’autorità giudiziaria italiana non è tenuta a verificare le esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento interno, poiché la consegna non può essere rifiutata sulla base di una valutazione diversa da quella espressa dall’autorità emittente. I principi costituzionali richiamati dall’art. 2 legge n. 69/2005, come riformato dal d.lgs. n. 10/2021, si identificano con i principi delle Carte sovranazionali e incontrano il solo limite dei principi supremi dell’ordine costituzionale e dei diritti inalienabili della persona. Nei confronti del cittadino o della persona radicata in Italia la decisione quadro 2002/584/GAI consente il rifiuto facoltativo solo con l’effettiva esecuzione della condanna; in caso di mandato processuale può essere apposta la condizione del reinvio.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, disponeva la consegna, condizionata al reinvio, di un cittadino italiano alle autorità giudiziarie finlandesi, che l’avevano richiesta con mandato di arresto europeo processuale in relazione a ventotto ipotesi di riciclaggio.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessato, deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 69/2005 per l’omessa considerazione della motivazione del provvedimento cautelare interno e dei diritti fondamentali, la mancata conoscenza del procedimento a carico prima dell’arresto in Italia e la disparità di trattamento tra mandato processuale ed esecutivo, con denuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, legge n. 69/2005.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile in ogni sua articolazione. Il primo motivo non si confronta con la pacifica giurisprudenza della Corte, secondo cui i principi dell’art. 2 legge n. 69/2005 coincidono con quelli garantiti dalle Carte sovranazionali, in particolare dall’art. 6 CEDU. Le Sezioni Unite n. 4614 del 2007 hanno osservato che sarebbe arbitrario ergere ogni previsione costituzionale interna a parametro della legalità della richiesta di consegna.

La Corte richiama poi il d.lgs. n. 10/2021, che ha riformato il citato art. 2 assicurando il primato del diritto dell’Unione e ammettendo come solo limite l’osservanza dei principi supremi e dei diritti inalienabili della persona. La doglianza è inoltre mal posta, poiché il ricorrente si duole della mancanza delle esigenze cautelari e non della motivazione del provvedimento interno.

L’autorità italiana, nel valutare i presupposti della consegna, non verifica le esigenze cautelari del provvedimento interno, non potendosi rifiutare la consegna su una valutazione diversa da quella dell’autorità emittente (Sez. 6 n. 3951 del 2016). Dopo la riforma del 2021 l’autorità emittente non deve più inviare il provvedimento interno, essendo sufficiente l’indicazione nel modulo standard della tipologia di provvedimento. La Corte esclude che la partecipazione al processo possa essere oggetto di un ordine europeo di indagine (Corte giustizia, 9.01.2025, C-583/23).

Il secondo motivo è aspecifico e la questione non era stata sollevata davanti alla Corte di appello, richiedendosi accertamenti estranei al controllo di legittimità. La Corte di giustizia (28.01.2021, C-649/19) ha affermato che la persona destinataria di un mandato processuale acquisisce la qualità di imputato solo dal momento della consegna, essendo sufficienti, per il periodo precedente, le informazioni contenute nel mandato a garantire il diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: la decisione quadro 2002/584/GAI ha superato le regole dell’estradizione con riferimento al cittadino e alla persona residente, così da evitare l’impunità. In caso di mandato esecutivo al rifiuto facoltativo deve accompagnarsi l’effettiva esecuzione della condanna; in caso di mandato processuale può essere apposta la condizione del reinvio. La pretesa di un rifiuto secco non ha fondamento nel sistema europeo. La documentazione allegata è successiva alla decisione di consegna e la mera denuncia-querela non può influire, rilevando solo la pendenza di un procedimento in Italia a carico della persona richiesta nell’ambito del rinvio di cui all’art. 24 legge n. 69/2005: il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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