Mandato di arresto europeo radicamento territoriale e vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 38643 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, le censure che involgono l’accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione e sono inammissibili in sede di legittimità. L’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione. Il comma 2-bis della medesima disposizione impone alla corte di appello di verificare se l’esecuzione della pena sul territorio italiano sia in concreto idonea ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del condannato. La possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione non costituisce ragionevole motivo di rifiuto facoltativo alla consegna.

Il Fatto

La Corte di appello di Potenza ha disposto la consegna di un cittadino all’autorità giudiziaria della Polonia in esecuzione di un mandato di arresto europeo a fini esecutivi, emesso in relazione a una sentenza passata in giudicato e a una successiva sentenza cumulativa recante pene detentive per plurimi reati, tra cui rapina aggravata in concorso, furti con scasso e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Il ricorrente ha impugnato la decisione con un unico motivo, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69/2005: la Corte territoriale avrebbe mal valutato la sua permanenza stabile in Italia fin dal 2019, il contratto di apprendistato, la residenza con il nucleo familiare. Ha chiesto che la pena fosse espiata in Italia e, in subordine, l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il motivo infondato. La Corte di appello aveva già osservato che non risultava documentata una residenza o dimora continuativa sul territorio italiano da almeno cinque anni. L’epoca di commissione della rapina aggravata, commessa all’estero nel maggio 2022, costituiva riscontro certo della presenza del ricorrente in Polonia a quella data.

Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 41074 del 10/11/2021, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure sul radicamento del soggetto nel territorio dello Stato. Pur dedotte quale vizio di violazione di legge, esse attengono in realtà alla motivazione, poiché l’art. 22 legge n. 69/2005, come novellato, non ammette il ricorso per cassazione per vizi di motivazione.

La Corte ha poi richiamato l’art. 18-bis, comma 2-bis, che impone di accertare se l’esecuzione della pena in Italia accresca concretamente le opportunità di reinserimento sociale, valutando durata, natura e modalità della residenza o dimora e il tempo intercorso dalla commissione del reato. Ha citato la Corte costituzionale n. 178 del 2023, che ha valorizzato la giurisprudenza della Corte di giustizia: l’autorità di esecuzione deve considerare complessivamente i legami familiari, linguistici, culturali, sociali ed economici del cittadino di Paese terzo con lo Stato membro di esecuzione.

Su questa base la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche: il ricorrente si è limitato a sostenere una diversa valutazione della durata della permanenza, senza allegare documentazione ulteriore. Ha inoltre osservato che parte della pena era già stata scontata in Polonia e che i reati risalivano a un arco temporale ristretto, riducendo ulteriormente il periodo di permanenza in Italia.

Il Collegio ha quindi ribadito che la possibilità di accesso a misure alternative alla detenzione non integra un ragionevole motivo di rifiuto facoltativo alla consegna. La censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, attinge la motivazione del provvedimento, non sindacabile in legittimità, non essendo proponibile il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *