Consegna cautelare e verifica dell’identità del fatto associativo (Cass. pen. Sez. VI n. 39926 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, la Corte di appello deve verificare l’identità del fatto e la pendenza di un procedimento penale italiano per il medesimo fatto oggetto del mandato. Tale verifica va compiuta con riguardo a ciascuna imputazione e non può essere omessa in relazione al reato associativo, non essendo sufficiente il raffronto sui soli reati fine. Il controllo è funzionale a garantire la prevalenza della giurisdizione interna e a prevenire la violazione del principio del ne bis in idem.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria spagnola, in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata a furti di autovetture e riciclaggio, apponendo la condizione del differimento ex art. 24 legge 22 aprile 2005, n. 69, poiché il ricorrente è già sottoposto in Italia a misura cautelare per fatti in parte analoghi.
Avverso tale pronuncia il ricorrente propone quattro motivi: la violazione dell’art. 18-bis legge n. 69/2005 per l’asserita identità dei reati; la violazione dell’art. 20 legge n. 69/2005 per il concorso di più mandati; l’insufficiente descrizione dei fatti; l’insufficienza della clausola di rinvio in ordine alle misure alternative alla detenzione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sull’art. 18-bis legge n. 69/2005. Dal raffronto tra le imputazioni provvisorie del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia e quelle poste a fondamento del mandato, emerge una coincidenza solo parziale. I reati fine risultano del tutto diversi, essendo commessi nei luoghi di esecuzione delle condotte di furto, riciclaggio e falso, cosicché non vi è sovrapposizione rispetto al mandato spagnolo.
Diverse conclusioni valgono invece per il reato associativo. La sola ipotesi associativa è contestata come commessa in parte anche in Spagna. La Corte di appello si è limitata a osservare che la richiesta è stata avanzata per il reato associativo, senza procedere all’esame del fatto e alla verifica della coincidenza tra l’associazione contestata in Spagna e quella per cui si procede in Italia.
Tale omissione integra la violazione dell’art. 18-bis, lett. b), legge n. 69/2005, che prevede un motivo di rifiuto facoltativo della consegna se, per lo stesso fatto posto a base del mandato, è in corso un procedimento penale. La giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 6 n. 2959 del 2020; Sez. 6 n. 20539 del 2022) impone alla Corte di appello, quando la richiesta riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, di verificare l’identità del fatto e la pendenza del procedimento.
La verifica è funzionale non solo a garantire la prevalenza della giurisdizione interna, ma anche a presidiare il rischio di violazione del ne bis in idem, riconosciuto dalla Convenzione di Schengen e sancito dall’art. 50 della Carta di Nizza. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, che risulterebbe comunque infondato: l’art. 20 legge n. 69/2005 disciplina il concorso di richieste provenienti da più Stati e presuppone mandati emessi tutti da autorità diverse da quella nazionale.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché l’eliminazione dei gravi indizi di colpevolezza ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 comporta che la loro mancata indicazione non costituisce motivo di rifiuto (Sez. 6 n. 39196 del 2021). Il quarto motivo è infondato: l’art. 24 attribuisce alla Corte un potere discrezionale di rinvio, modulabile in ragione del tipo di pena da scontare (Sez. 6 n. 19696 del 2025).
Nota della Redazione
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