Correlazione accusa-sentenza: riqualificazione consentita e nullità sanata dal concordato (Cass. pen. Sez. V n. 22696 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, integrando una nullità a regime intermedio, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo, ma non per la prima volta in sede di legittimità. Ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., la riqualificazione giuridica del fatto è operazione consentita in qualunque grado del processo. La previa instaurazione del contraddittorio in caso di mutamento della qualificazione giuridica è diretta a stimolare l’esercizio del diritto di difesa: chi rinuncia a farlo, optando per il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., non può dolersi della pretesa lesione del diritto di difesa. In tema di ricorso, ove sia censurata una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione e, accedendo agli atti, ne valuta la correttezza in diritto a prescindere dalla motivazione del giudice a quo.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 18 settembre 2025, ha parzialmente riformato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva affermato la penale responsabilità di cinque imputati per plurimi reati in materia di falsità ideologiche su documenti di accompagnamento semplificati, sottrazione di prodotto all’accisa, autoriciclaggio, associazione per delinquere e reati fiscali.
Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo in prevalenza la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità per i reati di falso. Uno dei ricorrenti, che aveva personalmente impugnato la sentenza, ha poi chiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’istanza di rimessione nel termine, reputandola infondata. L’imputato era a conoscenza della pronuncia e ha proposto tempestiva impugnazione, ma senza avvalersi di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La mancata proposizione di un ricorso ammissibile dipende dunque da negligenza dello stesso imputato, non da causa a lui non imputabile.
Il relativo ricorso è inammissibile perché proposto personalmente. Trova applicazione la disciplina degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Nel merito delle censure processuali, la Corte ricorda il principio per cui, in presenza di una censura di carattere processuale, il giudice di legittimità è giudice dei presupposti della decisione e, anche accedendo agli atti, ne valuta la correttezza in diritto, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. V n. 19970 del 15.03.2019, Girardi, Rv. 275636-01).
I reati di falso ideologico su documenti di accompagnamento semplificati, rilevanti ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen., risultano contestati in fatto nel capo di imputazione, pur in assenza della menzione delle disposizioni incriminatrici. Non può quindi sostenersi che per tali reati non sia stata esercitata l’azione penale, né che ricorra una nullità assoluta. Non sussiste neppure violazione del principio di correlazione, atteso che i reati sono contestati, sia pure in fatto; peraltro, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., la riqualificazione del fatto è consentita in ogni grado del processo.
La Corte precisa infine che, quand’anche il principio fosse violato, si tratterebbe di una nullità generale a regime intermedio, sanata perché non eccepita con l’atto di appello e comunque rinunciata con la richiesta di concordato in appello. Tale nullità, verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo, ma non per la prima volta in legittimità (Sez. IV n. 19043 del 29.03.2017, Privitera, Rv. 269886-01).
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Nota della Redazione
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