Patteggiamento, le spese di parte civile non sono spese del procedimento (Cass. pen. Sez. VI n. 32890 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento c.d. ordinario, l’esonero dalla condanna al pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. opera esclusivamente per le spese del procedimento, che restano a carico dell’Erario, e non si estende alle spese di costituzione di parte civile. Queste ultime conservano autonoma fisionomia e il giudice, che abbia ammesso la costituzione del danneggiato prima dell’accordo sull’applicazione della pena, deve pronunciare sulla relativa richiesta di rifusione. La sentenza di patteggiamento è pertanto ricorribile per cassazione, in questa parte, non operando le preclusioni dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché le questioni sulla costituzione di parte civile esulano dall’accordo delle parti. Ove la statuizione sulle spese sia del tutto omessa, l’annullamento comporta il rinvio al giudice penale a quo.

Il Fatto

Il Tribunale di Pescara, con sentenza emessa il 17 febbraio 2025, applicava su richiesta la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione e applicata la diminuente per il rito. La pena, sospesa, era di sei mesi di reclusione.

Il giudice dichiarava di non doversi provvedere sulla nota spese presentata dalla parte civile, sul presupposto che la sentenza di patteggiamento, in ipotesi di pena non superiore a due anni, non comporti la condanna al pagamento delle spese processuali. Il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza degli artt. 78 e 79 cod. proc. pen. in relazione all’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. e la falsa applicazione dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Le questioni relative alla costituzione della parte civile esulano dall’accordo delle parti e non subiscono quindi le preclusioni in ordine alla ricorribilità della sentenza di patteggiamento poste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto ammissibile. Sul punto la Corte richiama un consolidato orientamento, che ha ritenuto ricorribile la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, quanto alla legalità della somma liquidata e alla correttezza della motivazione.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’assetto normativo. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, l. 12 giugno 2003, n. 134, l’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza di patteggiamento, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Il Tribunale ha però male interpretato tale disposizione, ritenendo che l’esclusione della condanna alle spese del procedimento ricomprendesse anche le spese di costituzione di parte civile. Le spese di costituzione di parte civile non rientrano nelle spese del procedimento, che restano a carico dell’Erario. L’esonero attiene solo alle spese processuali in senso stretto, ovvero a quelle specificamente attinenti allo sviluppo del processo, e non alla condanna dell’imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile, quando la costituzione sia avvenuta prima dell’accordo per l’applicazione della pena. Nello stesso senso la Corte esclude che la previsione si estenda alle spese di custodia dei beni sequestrati e a quelle di mantenimento in carcere.

Il Tribunale, dunque, ha correttamente ammesso la costituzione di parte civile della persona offesa, ma, una volta accolta la richiesta di applicazione della pena, ha erroneamente omesso di pronunciare sulla richiesta di rifusione delle spese. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al diniego della statuizione, con rimessione degli atti al Tribunale di Pescara per nuovo esame.

La Corte precisa il criterio del rinvio. Quando l’annullamento riguarda la liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio è al giudice penale a quo se la statuizione sul punto è del tutto omessa; è invece al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., se l’annullamento attiene al diritto alla liquidazione o alla determinazione della somma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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