Recidiva nel biennio per guida senza patente e prova documentale dell’accertamento definitivo (Cass. pen. Sez. VII n. 39916 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prova della definitività dell’accertamento della precedente violazione amministrativa, richiesta ai fini della recidiva nel biennio di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, è a carico dell’accusa. Tuttavia, il verbale di contestazione prodotto dall’accusa, in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato, costituisce elemento di sicuro valore probatorio da cui risalire con certezza alla definitività della pregressa violazione. Non è necessaria l’attestazione documentale della definitività, essendo sufficiente in via alternativa l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza del personale di P.G. L’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non esclude che la precedente condotta sia stata posta in essere e che sul versante amministrativo sia stata oggetto di accertamento definitivo.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 01.07.2025, deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva nel biennio, pur in presenza di un imputato che aveva ottenuto l’estinzione del precedente reato di guida senza patente per esito positivo della messa alla prova. Con un secondo motivo deduce vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata. La questione centrale attiene alla prova della definitività del precedente accertamento amministrativo, elemento costitutivo della fattispecie contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specificità in tutte le sue articolazioni. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza una necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Sul primo motivo, la Corte rileva che la censura prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente osservato che, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, non occorre un precedente penale in materia, ma basta la prova di una precedente violazione divenuta definitiva. L’intervenuta estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non esclude che la precedente condotta sia stata posta in essere — altrimenti il giudice penale avrebbe pronunciato sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. — e che sul versante amministrativo sia stata oggetto di accertamento definitivo.
La Corte afferma che la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, ma la produzione del verbale di contestazione, in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato, costituisce elemento di sicuro valore probatorio da cui risalire con certezza alla definitività della pregressa violazione amministrativa. Non è necessaria l’attestazione documentale della definitività: è sufficiente in via alternativa l’allegazione del verbale, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza del personale di P.G., accompagnati dalla mancata allegazione, da parte della difesa, di aver presentato ricorso o richiesta di oblazione non respinta. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha verificato tramite i CC di Campagna che il precedente verbale era divenuto esecutivo in quanto non oblato, né opposto, né annullato.
Sul secondo motivo, la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche appare logica ed esaustiva. I giudici di merito hanno fatto riferimento all’assenza di elementi positivi emersi o allegati e alla circostanza che il ricorrente è gravato da plurimi precedenti. La Corte richiama il costante dictum di legittimità secondo cui, ai fini dell’obbligo di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il solo stato di incensuratezza.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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