Confisca tra concorrenti: senza quota individuale vale la ripartizione in parti uguali (Cass. pen. Sez. 2 n. 14509 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca del profitto del reato in caso di concorso di persone, la misura deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo effettivamente conseguito; solo ove non sia possibile individuare la quota di arricchimento del singolo, è legittima la ripartizione in parti uguali tra tutti i partecipi al reato. È inammissibile, peraltro, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti fondato su motivi attinenti alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., qualora dal testo della sentenza impugnata non appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità. In tal caso, il controllo di legittimità è precluso dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita i motivi esperibili alle ipotesi tassativamente ivi indicate.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava agli imputati la pena concordata in relazione a una serie di delitti, tra cui l’associazione per delinquere e numerose ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Nel medesimo provvedimento, il giudice disponeva la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, ripartendo l’importo in parti uguali tra i concorrenti.
Avverso tale sentenza, entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Con il primo motivo, uno dei ricorrenti lamentava l’omessa valutazione delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Con un secondo motivo, articolato in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, veniva contestata la legittimità della confisca, deducendone la natura sanzionatoria e la mancata dimostrazione dello specifico profitto conseguito da ciascun concorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha rammentato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La giurisprudenza di legittimità, anche antecedente alla novella, ha costantemente affermato che la sentenza che applica la pena su richiesta può essere sindacata, sotto il profilo del vizio di motivazione circa la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento, solo se appare evidente la presenza di una causa di non punibilità. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva incensurabilmente escluso tale evidenza, richiamando il contenuto degli atti processuali.
Quanto alle doglianze in materia di confisca, la Corte le ha ritenute generiche e meramente rivalutative. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024, secondo cui la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, è legittima la ripartizione in parti uguali. Il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione di tale insegnamento, argomentando l’impossibilità di ricostruire con precisione la percentuale di partecipazione ai proventi di ciascun concorrente, sulla base di elementi concreti quali la mancata corrispondenza tra i guadagni personali dichiarati e la quantificazione complessiva effettuata dal capo dell’associazione, nonché la fluttuazione delle provvigioni e i casi di scollamento tra le diverse prospettazioni difensive.
A fronte di tale approfondita e logica motivazione, i ricorrenti non avevano offerto elementi nuovi, limitandosi a richiamare impropriamente la pretesa natura sanzionatoria della misura di sicurezza patrimoniale, senza confrontarsi con le argomentazioni decisive del provvedimento impugnato. La Corte ha, pertanto, dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Ha invece rigettato la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, osservando che, nel giudizio di legittimità, tale diritto spetta solo a condizione che la parte abbia effettivamente svolto un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, fornendo un utile contributo alla decisione. Nel caso di specie, le conclusioni della parte civile si erano limitate a contestare la fondatezza del primo motivo di ricorso di uno solo degli imputati, senza prendere posizione sulle ulteriori censure e con un passaggio del tutto tautologico, che non registrava nemmeno il contenuto delle doglianze. Non ricorrendo il presupposto dell’utile contributo, la relativa richiesta è stata rigettata.
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Nota della Redazione
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