Mandato di arresto europeo e traduzione integrale: verifica ammessa senza contraddittorio (Cass. pen. Sez. VI n. 26071 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, la traduzione integrale dell’atto in lingua italiana costituisce presupposto indispensabile del controllo di legalità assegnato all’autorità giudiziaria italiana, ai sensi dell’art. 6, comma 7, legge n. 69 del 2005, e non richiede che la difesa eccepisca un concreto pregiudizio, essendo il pregiudizio in re ipsa fino all’adempimento. La Corte d’appello può disporre d’ufficio ogni accertamento necessario alla decisione, anche mediante perito traduttore, senza che ciò integri violazione del contraddittorio, trattandosi di accertamenti non procedimentalizzati. Il motivo facoltativo di rifiuto di cui all’art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69/2005 opera solo se risulti l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato. La condizione della doppia punibilità ex art. 7, comma 1, legge n. 69/2005 richiede la punibilità concreta del fatto in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando la diversità del titolo di reato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia ha autorizzato la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria austriaca in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per i reati di appropriazione indebita e truffa aggravata. L’addebito riguarda la mancata consegna di due carichi di alluminio, con un danno quantificato in oltre 175.000 euro.
La decisione è stata assunta dopo l’annullamento con rinvio di una precedente sentenza della Corte d’appello di Ancona, disposto dalla Corte di cassazione con Sez. VI n. 20594 dell’1.06.2026, perché dagli atti non risultava avvenuta la necessaria traduzione integrale del mandato in lingua italiana. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di violazione di legge.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce il principio già affermato nella precedente statuizione: il mandato tradotto deve contenere, ex art. 6, comma 7, legge n. 69 del 2005, tutte le informazioni utili alla difesa del consegnando, incluse quelle relative ai diritti esercitabili davanti all’autorità straniera e quelle funzionali alla verifica di cause ostative alla consegna. La traduzione integrale è quindi indispensabile per il controllo di legalità.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha nominato un perito traduttore che ha concluso che la traduzione già in atti riproduce integralmente il contenuto del mandato in lingua tedesca e che le pagine ulteriori non recano contenuto aggiuntivo. La Corte rileva che non si tratta di una parte non tradotta ma non rilevante, bensì di una traduzione già completa, e che tale conclusione non è specificamente contestata nel ricorso.
Sul piano processuale, la Corte afferma che il rispetto del contraddittorio è necessario nel procedimento conseguente al ricevimento del mandato di arresto europeo, ma non per gli accertamenti, non procedimentalizzati, necessari alla decisione. La Corte d’appello può dunque disporre d’ufficio ogni accertamento ritenuto utile, senza che la mancata comunicazione alle parti della nomina del perito integri la dedotta violazione.
Il secondo motivo è infondato: la Corte di Perugia non si è limitata a richiamare la motivazione della sentenza annullata, ma ha dichiarato di condividerne gli argomenti, esplicitandoli puntualmente per ciascuna questione sollevata.
Il terzo motivo è infondato. La contestazione appare sufficientemente concreta e spetta al giudice austriaco la valutazione delle basi indiziarie e della documentazione difensiva. Quanto alla doppia punibilità, la Corte richiama Sez. VI n. 22249 del 03.05.2017 e Sez. II n. 36038 del 18.06.2009: non occorre la corrispondenza esatta tra le norme incriminatrici, bastando la punibilità concreta del fatto in entrambi gli ordinamenti. Il motivo facoltativo di rifiuto ex art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69/2005 sussiste solo in presenza dell’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale (Sez. VI n. 20539 del 24.05.2022). Le doglianze sullo stato di salute restano indimostrate. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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