Misure cautelari: il solo tempo trascorso non vince la presunzione di pericolosità (Cass. pen. Sez. III n. 31793/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari, il giudice che esclude la novità o la decisività degli elementi sopravvenuti deve darne ragione, senza rinnovare l’intera valutazione cautelare. Per il delitto previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309/90, la presunzione relativa di pericolosità permane lungo la vicenda cautelare e grava sull’interessato l’onere di indicare fatti concreti idonei a superarla. Il mero decorso del tempo non costituisce, da solo, un fatto nuovo ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.. È inammissibile il ricorso che ripropone le doglianze già esaminate senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
Il Fatto
La ricorrente era sottoposta agli arresti domiciliari per la contestata partecipazione a un’associazione finalizzata alla commissione dei reati previsti dall’art. 391-ter cod. pen. e a quella disciplinata dall’art. 74 d.P.R. n. 309/90. Il Tribunale della libertà aveva respinto l’appello contro il rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura.
La difesa denunciava l’applicazione sostanzialmente assoluta della presunzione di pericolosità, l’omessa considerazione del tempo trascorso e una motivazione insufficiente sulle violazioni delle prescrizioni. Contestava inoltre la disparità rispetto a una coindagata destinataria di misure meno afflittive. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama il principio espresso da Sez. III n. 41185 del 2021. Quando l’istanza si fonda su elementi prospettati come nuovi, il giudice deve spiegare perché non li ritenga innovativi o decisivi. Non deve invece riesaminare tutte le risultanze già considerate nei precedenti provvedimenti. Il Tribunale aveva assolto tale obbligo, escludendo la presenza di circostanze capaci di modificare il quadro cautelare.
La presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. resta relativa, ma determina un giudizio semplificato sulle esigenze cautelari. L’interessato deve indicare in modo chiaro elementi che dimostrino l’adeguatezza di misure meno rigorose. La Corte riconosce che il Tribunale ha errato nell’escludere in astratto la rilevanza delle condizioni di salute. La censura resta però generica, poiché il ricorso non chiarisce perché gli arresti domiciliari impedirebbero le cure né come lo stato di salute eliminerebbe il pericolo di reiterazione.
Quanto al cosiddetto tempo silente, la sentenza ribadisce l’indirizzo richiamato da Sez. III n. 15472 del 2026 e Sez. III n. 46241 del 2022. La distanza temporale dai fatti impone una valutazione rigorosa al momento dell’applicazione iniziale. Una volta adottata la misura, il tempo trascorso diviene un elemento neutro e non supera automaticamente la presunzione. Nel caso concreto rilevavano, in senso contrario alla sostituzione, anche due violazioni degli obblighi domiciliari, considerate espressive di inaffidabilità cautelare.
Le doglianze riproducevano inoltre quelle dell’appello senza una critica effettiva alle risposte del Tribunale. In applicazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. e del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017, tale difetto integra genericità estrinseca. La mancata identificazione del fatto nuovo concretamente allegato determinava anche genericità intrinseca.
La diversa decisione adottata per una coindagata non dimostra infine un vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Il controllo di legittimità riguarda la coerenza interna della motivazione relativa alla singola posizione, non il confronto con altri provvedimenti. All’inammissibilità seguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese processuali e il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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