Inammissibile il ricorso su attenuante del danno lievissimo e generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 10997 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen., presuppone che il pregiudizio cagionato alla persona offesa sia di valore economico pressoché irrisorio, dovendosi considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivati dalla sottrazione della res; è irrilevante, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., se sorretto da motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, è insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso che prospetti censure di merito, non deducibili dinanzi alla Corte di cassazione, è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 novembre 2023, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale il 2 settembre 2022 nei confronti dell’imputato per il reato di furto in abitazione, di cui agli artt. 81 cpv., 56, 624-bis e 625 cod. pen., alla pena di un anno di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi: l’erronea applicazione di legge e l’apparenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante comune del danno di speciale tenuità; l’erronea applicazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all’omessa concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima doglianza, ha ritenuto congruo e logico il ragionamento della Corte territoriale, che aveva evidenziato come la manomissione della porta di ingresso dell’abitazione di una delle persone offese avesse cagionato un danno non qualificabile come irrisorio.
Nel ricostruire l’istituto, la Corte ha richiamato la consolidata esegesi secondo cui la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. esige che il pregiudizio sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio. La valutazione non si esaurisce nel valore della cosa sottratta, ma si estende agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa in conseguenza della sottrazione della res, restando estranea al giudizio la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno. Sul punto la Corte ha richiamato propri precedenti: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, e Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu.
Parimenti inammissibile è stata giudicata la seconda censura. La motivazione della Corte territoriale rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni del diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo un percorso privo di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità, secondo il richiamo a Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri.
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base a Corte cost., sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato