Assegnazione a sede distante e condizioni di salute: il TAR impone il riesame (TAR Puglia n. 150 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la condizione di salute del dipendente, come certificata dalla Commissione Medica Ospedaliera, costituisce elemento preminente ai fini della verifica dell’assegnazione a una determinata sede di servizio. È contraddittorio il provvedimento che recepisce il giudizio di inidoneità a mansioni che espongano a stress psico-fisico intenso e, al contempo, assegni il dipendente a una sede distante circa cento chilometri dalla residenza, di per sé fonte di intenso stress. Sussistono i presupposti per disporre il riesame dell’atto impugnato, confermando la sospensione dell’assegnazione fino all’esito del procedimento di riesame.

Il Fatto

Il ricorrente, militare non idoneo al servizio militare incondizionato, transitato in soprannumero nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, impugnava il decreto dirigenziale con cui gli veniva assegnata la sede di servizio presso il 36° Stormo di Gioia del Colle. L’assegnazione era contestata limitatamente alla sede, distante circa cento chilometri dal luogo di residenza, ritenuta incompatibile con le condizioni di salute e familiari del ricorrente. Il militare chiedeva l’accertamento del diritto a essere assegnato presso una sede raggiungibile in trenta minuti dalla residenza, o comunque compatibile con il proprio stato di salute.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di sommaria delibazione della fase cautelare, ha ritenuto le censure favorevolmente apprezzabili in relazione alla particolare condizione di salute del ricorrente e alle peculiari limitazioni connesse alla patologia sofferta. Il Collegio ha evidenziato la contraddittorietà tra il recepimento del giudizio della Commissione Medica Ospedaliera del 17 settembre 2025, che aveva controindicato l’impiego in mansioni esposte a stress psico-fisico intenso, e l’assegnazione a una sede distante circa cento chilometri dalla residenza, considerata di per sé fonte di intenso stress psico-fisico.

Il giudice amministrativo ha rilevato la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della misura cautelare. La valutazione ha riguardato l’idoneità dell’assegnazione a incidere negativamente sulle condizioni di salute del ricorrente, già compromesse, tenuto conto del collegamento tra distanza della sede e aggravamento della patologia.

Conseguentemente, il Collegio ha ravvisato i presupposti per disporre il riesame del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte concernente l’assegnazione alla sede di Gioia del Colle, assegnando all’Amministrazione il termine di trenta giorni per l’adozione di una nuova determinazione. Il riesame dovrà concludersi con l’assegnazione a una sede compatibile con le condizioni di salute evidenziate dal ricorrente. Sino all’esito del riesame, restano confermati gli effetti del decreto cautelare monocratico n. 138 del 1° aprile 2026, che aveva già disposto la sospensione dell’assegnazione.

Il giudizio è stato rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026, in attesa che l’Amministrazione completi il procedimento di riesame e depositi gli atti conseguenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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