Tariffe autostradali: l’adeguamento annuale non dipende dal nuovo PEF (TAR Lazio n. 5810 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del concessionario autostradale all’adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio, previsto dall’art. 21, comma 5, del d.l. n. 355/2003 e dall’art. 18 della Convenzione di concessione, non può essere subordinato al previo perfezionamento dell’iter di aggiornamento del Piano economico-finanziario. Le cause di diniego dell’aggiornamento hanno natura tassativa e sono limitate alla verifica della correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e alla sussistenza di gravi inadempienze convenzionali. La mancata approvazione del PEF non integra alcuna di tali ipotesi e non può legittimare una sospensione atipica e senza termine del procedimento tariffario, che resta soggetto alla scansione temporale legale (proposta entro il 15 ottobre; decisione entro il 15 dicembre).

Il Fatto

La società concessionaria autostradale, gestore del collegamento Brescia-Milano, impugnava la nota ministeriale del 31 dicembre 2024 con cui era stato comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la variazione della tariffa unitaria media applicabile all’utenza risultava pari allo 0,00%. Il diniego dell’adeguamento tariffario annuale era motivato con riferimento all’orientamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, secondo cui non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento di variazioni tariffarie in favore delle società con periodo regolatorio scaduto, dovendosi preventivamente perfezionare l’iter di aggiornamento del Piano economico-finanziario recante recepimento del nuovo sistema tariffario. La ricorrente contestava la violazione dell’art. 21, comma 5, del d.l. n. 355/2003 e delle clausole convenzionali, deducendo il carattere tassativo delle cause di diniego e l’assenza di un nesso di pregiudizialità tra aggiornamento tariffario annuale e revisione del PEF. Si costituivano le amministrazioni resistenti, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione della nota ART presupposta. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’11 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, evidenziando che il meccanismo di adeguamento tariffario annuale, disciplinato dall’art. 21, comma 5, del d.l. n. 355/2003 e recepito dall’art. 18 della Convenzione stipulata nel 2007, fissa una precisa scansione procedimentale e individua in modo tassativo le sole ipotesi che possono giustificare il diniego: le verifiche sulla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e la sussistenza di gravi inadempienze convenzionali formalmente contestate. La giurisprudenza formatasi nel regime previgente aveva costantemente escluso che la mancata conclusione del procedimento di aggiornamento del PEF potesse legittimare la sospensione o il diniego dell’adeguamento annuale.

Il TAR ha quindi verificato se le sopravvenienze normative e regolatorie avessero modificato tale assetto, concludendo negativamente. L’istituzione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e l’estensione delle sue competenze alle concessioni in essere hanno attribuito all’Autorità il solo compito di definire il nuovo sistema tariffario basato sul metodo del price cap, senza incidere sulla scansione procedimentale né sulle cause legittime di diniego previste dalla disciplina primaria e dalla Convenzione, che continua a vincolare le parti ai sensi dell’art. 1372 c.c.. La delibera ART che ha recepito il nuovo sistema per la concessione in esame si limita a disciplinare il criterio di calcolo dei pedaggi, senza introdurre alcuna pregiudizialità rispetto all’aggiornamento del PEF.

I chiarimenti resi dall’Autorità con la successiva nota, nel senso della insussistenza dei presupposti per gli adeguamenti fino al perfezionamento dell’iter, sono stati ritenuti privi di fondamento normativo espresso. I principi di legalità e riserva di legge impongono che la fonte amministrativa subprimaria operi solo entro i limiti di una chiara delega legislativa, che nella specie non sussiste. In mancanza, non è consentito all’amministrazione eterointegrare l’assetto convenzionale o modificare unilateralmente l’equilibrio contrattuale in senso sfavorevole alla parte privata.

Quanto al merito del diniego, il Collegio ha osservato che l’amministrazione non ha fornito giustificazioni in ordine alla non utilizzabilità dei dati comunque a sua disposizione: la verifica sui parametri della formula revisionale ha natura retrospettiva, riguardando investimenti già realizzati, e non richiede necessariamente il perfezionamento del PEF. Il diniego è stato quindi qualificato come una sospensione atipica e indeterminata del procedimento tariffario, non prevista dalla legge e tale da alterare il sinallagma concessorio, lasciando il concessionario obbligato agli oneri convenzionali senza poter beneficiare degli incrementi tariffari spettanti.

Ne è derivato l’accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati e l’obbligo dei Ministeri di provvedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento secondo le prescrizioni di legge e convenzione. Contestualmente è stata annullata la nota ART presupposta, impugnabile congiuntamente all’atto finale, mentre è stata rigettata la domanda di condanna al riconoscimento dell’adeguamento nella misura richiesta, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri istruttori e valutativi non ancora esercitati. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e la parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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