Mansioni dirigenziali di fatto e differenze retributive nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25866 del 27.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’assegnazione di fatto di un funzionario non dirigente a una posizione dirigenziale, prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale né dall’assenza di un atto formale di conferimento. Ove la struttura alla quale il lavoratore sia pienamente preposto assuma, per effetto di atto aziendale, la qualità di struttura semplice di rango dirigenziale, la funzione conferita non può più qualificarsi come mero incarico di posizione organizzativa. La mancata previa fissazione degli obiettivi e la mancata valutazione del loro raggiungimento non escludono il diritto alle differenze retributive, assumendo rilievo, eventualmente, solo per la retribuzione di risultato. L’art. 15-terdecies del d.lgs. n. 502/1992 qualifica espressamente dirigente sanitario il responsabile di struttura semplice.

Il Fatto

Un dipendente di un’azienda sanitaria locale, inquadrato nella categoria DS con profilo di assistente sociale esperto, aveva agito in giudizio per il riconoscimento delle differenze retributive maturate in un arco temporale pluriennale, durante il quale aveva svolto, per incarico, le funzioni di responsabile di una unità operativa semplice dipartimentale. La struttura era stata soppressa e poi ripristinata nel corso del rapporto. Il lavoratore assumeva la natura dirigenziale delle funzioni svolte e non di mera posizione organizzativa.

Deceduto il ricorrente in corso di causa, il giudizio era proseguito dall’erede. Il tribunale aveva parzialmente accolto la domanda riconoscendo le differenze retributive. La corte d’appello aveva rigettato il gravame dell’azienda. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il percorso logico del giudice di merito: istituzione della struttura semplice dipartimentale con atto aziendale, formale attribuzione al lavoratore dell’incarico di responsabilità e svolgimento di fatto dell’incarico di rango dirigenziale. In tali circostanze, il conferimento a un non dirigente intercetta inevitabilmente il rango dirigenziale del corrispondente incarico.

Il collegio richiama il proprio orientamento secondo cui, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’assegnazione di fatto a una posizione dirigenziale prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni costituisce espletamento di mansioni superiori, ai fini dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, senza che rilevino il mancato concorso e l’assenza di un atto formale (Cass. n. 2695 del 2024; Cass. n. 30811 del 2018). Nella specie l’atto formale era peraltro sussistente.

Quanto alla mancata fissazione degli obiettivi e alla valutazione del loro raggiungimento, la Corte osserva che tali profili assumono rilievo, eventualmente, solo per escludere il diritto alla retribuzione di risultato (Cass. n. 6068 del 2016; Cass. n. 30811 del 2018; Cass. n. 2695 del 2024). La formale preposizione a una struttura qualificata dall’atto aziendale di rango dirigenziale assorbe ogni ragionamento in termini di prevalenza, e l’art. 15-terdecies del d.lgs. n. 502/1992 qualifica espressamente dirigente sanitario il responsabile di struttura semplice.

La denunciata violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 165/2001 è respinta: la sentenza impugnata, pur non richiamando la disposizione, l’ha implicitamente applicata, avendo accertato che il lavoratore aveva diretto l’ufficio e il personale assegnato, lo aveva valutato, aveva gestito il budget, aveva concorso all’individuazione dei profili professionali e aveva svolto funzioni di rappresentanza esterna. Non è necessario provare lo svolgimento di tutte le funzioni elencate, non avendo l’elencazione carattere tassativo (Cass. n. 9630 del 2016; Cass. n. 13953 del 2014). È irrilevante che il lavoratore avesse un superiore gerarchico con cui raccordarsi, essendo ciò implicato dall’esistenza di livelli dirigenziali graduati.

Il secondo motivo, fondato sul raffronto con la declaratoria della categoria non dirigenziale di appartenenza, è infondato: una volta che la struttura alla quale si sia pienamente preposti assuma la qualità di struttura semplice di rango dirigenziale, la funzione non può più ritenersi oggetto di un mero incarico di posizione organizzativa. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *