Onere probatorio del datore di lavoro pubblico nel demansionamento (Cass. civ. Sez. Lav n. 22458 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di demansionamento del lavoratore, a fronte dell’allegazione di una dequalificazione riconducibile a un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c., è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento, dimostrando l’assenza di demansionamento ovvero la sussistenza di una causa di giustificazione. Tale principio vale anche per il datore di lavoro pubblico, il quale può adibire il dipendente a mansioni inferiori solo se queste non siano completamente estranee alla professionalità e ricorra un’esigenza organizzativa o di sicurezza, sempre che l’adibizione sia marginale o meramente occasionale. Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione di plurime disposizioni di legge dev’essere specifico e argomentato, essendo inammissibile la mera enunciazione delle norme violate. La censura di omessa pronuncia su un’istanza istruttoria va proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non già come violazione di legge sostanziale. La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice abbia giudicato in contraddizione con la regola, dichiarando di non doverla osservare o decidendo su prove non introdotte dalle parti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 25/2024, ha condannato un’azienda sanitaria locale a risarcire le proprie dipendenti, infermiere professionali, per i danni subiti a causa della loro adibizione continuativa e prevalente a mansioni inferiori rispetto alla qualifica rivestita. Il giudice di secondo grado, accogliendo parzialmente l’appello delle lavoratrici, ha così riformato la sentenza di primo grado che ne aveva respinto la domanda risarcitoria. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, mentre le lavoratrici hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso con cui l’azienda sanitaria aveva dedotto la violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 347 e 420 c.p.c., lamentando la mancata valutazione, da parte del giudice del gravame, delle richieste istruttorie reiterate in appello.
In limine, la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle controricorrenti con riferimento alla parte introduttiva del ricorso, dedicata all’«infondatezza della domanda», qualificandola come mero inquadramento generale del quadro normativo di riferimento, non costituente autonomo motivo di ricorso. Ha poi rilevato che il motivo effettivamente formulato risultava inammissibile per genericità, essendo la denuncia di violazione di una serie di articoli meramente enunciata nella rubrica, senza sviluppo argomentativo, in conformità con il principio per cui il ricorrente ha l’onere di dimostrare in qual modo le affermazioni della sentenza impugnata contrastino con le norme indicate (richiamando Cass. S.U. n. 23745/2020 e Cass. n. 10407/2025).
La Corte ha inoltre chiarito che, qualora la deduzione della ricorrente fosse volta a dolersi di un’omessa pronuncia su una domanda o istanza istruttoria, la doglianza avrebbe dovuto essere proposta ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non come violazione di norme sostanziali. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha escluso che il giudice d’appello avesse deciso sulla base di prove acquisite d’ufficio o dichiarando di non dover osservare la disposizione, avendo invece deciso la controversia applicando le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio.
Sul punto centrale, la Corte ha confermato che, in caso di allegazione di demansionamento, incombe sul datore di lavoro l’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2103 c.c., dimostrando l’assenza di dequalificazione o la sussistenza di una causa di giustificazione (richiamando Cass. n. 48/2024 e Cass. n. 4211/2016). Ha ribadito che tale onere grava anche sul datore di lavoro pubblico, per il quale l’adibizione a mansioni inferiori è possibile solo a condizioni rigorose (richiamando Cass. n. 12128/2025, pronuncia resa proprio con riferimento a infermieri della sanità pubblica). Quanto all’ulteriore deduzione circa la reiterazione dell’istanza testimoniale nella memoria di costituzione in appello, la Corte l’ha ritenuta infondata sulla base dell’esame diretto della memoria prodotta dalle controricorrenti, dalla quale risultava che la pagina citata non conteneva alcuna reiterazione.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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