Mansioni equivalenti nell’area e differenze retributive per progressione economica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5740 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di classificazione del personale degli enti pubblici non economici introdotto dal CCNL 2006/2009, articolato per aree, si considerano mansioni superiori solo quelle proprie dell’area immediatamente superiore, mentre all’interno di ciascuna area tutte le mansioni sono considerate equivalenti. Ne deriva che la progressione economica dal livello C2 al livello C3 non comporta, di per sé, l’affidamento di mansioni qualitativamente diverse e non genera il diritto a differenze retributive, non essendo configurabile, nel pubblico impiego, un sindacato del giudice sulla equivalenza delle mansioni prevista in astratto dalla contrattazione collettiva. L’annullamento in autotutela della determina che aveva attribuito il livello superiore travolge gli atti conseguenti e determina la nullità originaria del contratto di lavoro stipulato in esito alla selezione, con la conseguenza che nessuna pretesa retributiva può fondarsi su una data puramente virtuale di decorrenza retroattiva.

Il Fatto

Una dipendente di un ente previdenziale, inquadrata nel livello economico C2, partecipava a una selezione interna bandita per la copertura di posti di categoria C3 con decorrenza dal 31.12.2006 e veniva proclamata vincitrice nel 2009. In seguito all’impugnazione dell’esito da parte di altri concorrenti, l’ente, con successiva determinazione, annullava in autotutela la graduatoria e negava l’inquadramento superiore, poi riassegnato con nuova determina a decorrere dal 31.12.2009.

La lavoratrice adiva il giudice del lavoro per ottenere l’accertamento del diritto all’inquadramento dal 31.12.2006 e la restituzione delle somme trattenute a recupero delle maggiori retribuzioni versate. Il Tribunale rigettava la domanda di inquadramento, ma accoglieva quella di condanna alla restituzione. La Corte d’Appello respingeva l’impugnazione dell’ente. La questione approda in Cassazione con due motivi, esaminati congiuntamente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte rileva anzitutto che la legittimità dell’annullamento in autotutela e il conseguente diniego dell’inquadramento superiore dal 31.12.2006 non sono più in discussione, essendo passati in giudicato per la mancata impugnazione di quel capo della sentenza di primo grado. Parimenti pacifico è il diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello C3 dal 31.12.2009.

Il thema decidendum si concentra sul periodo antecedente: la Corte d’Appello aveva riconosciuto il diritto alla maggiore retribuzione dalla decorrenza giuridica prevista nel bando, presumendo lo svolgimento di mansioni di maggior impegno e rilievo. La Suprema Corte individua un doppio errore. Sul piano giuridico, alla luce del CCNL 2006/2009, è errato supporre che al passaggio da C2 a C3 sia collegato lo svolgimento di mansioni qualitativamente diverse, perché la contrattazione considera equivalenti tutte le mansioni dell’area. Sul piano logico, è irrazionale presumere mansioni più impegnative valorizzando un fatto noto — l’inserimento in graduatoria — intervenuto solo nel 2009 in esecuzione di una procedura bandita nel 2008.

La Corte richiama la disciplina dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, che assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza delle mansioni con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi. Il giudice non può sindacare la natura equivalente delle mansioni, essendo inapplicabile, nel pubblico impiego, l’art. 2103 cod. civ. Il CCNL, norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., impone di considerare parimenti esigibili tutte le mansioni dell’area, senza possibilità di distinguerne alcune come superiori.

Quanto alla progressione economica, i criteri di meritevolezza richiamati dagli artt. 12 e 13 del CCNL attengono alla qualità della prestazione e alle qualità personali, non al tipo di mansioni svolte. La Corte sottolinea infine che l’annullamento in autotutela travolge tutti gli atti conseguenti: la nullità originaria del contratto di lavoro stipulato in esito alla selezione non lascia spazio ad alcuna questione di esecuzione, perché quod nullum est nullum producit effectum. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata e la domanda rigettata nel merito, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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