Rinnovo permesso soggiorno lavoro autonomo richiede valutazione redditi sopravvenuti (TAR Sicilia n. 1034 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno da lavoro subordinato a lavoro autonomo, l’amministrazione è tenuta a valutare la capacità reddituale del richiedente tenendo conto non solo dei redditi prodotti nell’esercizio in cui è stata presentata l’istanza, ma anche degli elementi sopravvenuti documentati successivamente. Il diniego che si limiti a richiamare il precedente rigetto, senza esaminare la nuova documentazione reddituale prodotta con l’istanza di revoca in autotutela, è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. Sussiste, in capo all’amministrazione, l’obbligo di adottare i consequenziali provvedimenti in autotutela, restando impregiudicata la valutazione sulla sufficienza degli elementi addotti.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avviava nel gennaio 2024 un’attività autonoma di commercio al dettaglio in Palermo e presentava, nel marzo 2024, istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, corredata da dichiarazione di inizio attività, attribuzione della partita IVA e SCIA per l’apertura dell’esercizio.
Nel giugno 2025 la Questura notificava il rigetto adottato nel marzo 2025, fondato sulla mancanza di risorse economiche adeguate. L’interessato presentava allora istanza di revoca in autotutela, documentando un reddito 2024 pari a € 29.232,00. L’amministrazione riscontrava la richiesta con una nota che si limitava a richiamare il diniego precedente. Il ricorrente impugnava così il rigetto iniziale e la nota di rigetto dell’autotutela, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, con i quali si deduce la violazione degli artt. 5 e 26 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394/1999, dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 36 e 37 d.P.R. n. 394/1999, dell’art. 8 della Convenzione OIL e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.
Il punto centrale è il passaggio da un titolo di soggiorno per lavoro dipendente a uno per lavoro autonomo. L’amministrazione, secondo il Tribunale, non ha tenuto in debito conto la capacità reddituale del richiedente, né quella maturata nell’attività precedente, né quella comprovata dopo il primo esercizio dell’attività autonoma.
La dichiarazione dei redditi 2024, con il reddito documentato, costituisce un elemento sopravvenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare tanto nel provvedimento iniziale quanto nel rigetto dell’istanza di autotutela. Il Collegio afferma che l’amministrazione deve prendere in considerazione tali elementi e adottare i provvedimenti in autotutela connessi.
Nel caso concreto, a fronte della nuova documentazione prodotta, l’amministrazione si è limitata laconicamente a richiamare il precedente diniego, senza esaminare la capacità reddituale dell’attività intrapresa. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con annullamento degli atti impugnati e salvezza degli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione.
Il Tribunale, tenuto conto della necessità che l’amministrazione si ridetermini, compensa le spese di lite.
Nota della Redazione
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