Mansioni superiori cumulate e inquadramento del direttore di farmacia succursale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25351 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle ipotesi di reiterate assegnazioni di un lavoratore a mansioni superiori nell’ambito di un unico e continuativo rapporto di lavoro, ai fini del superamento del periodo utile per il riconoscimento della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., ratione temporis vigente, deve aversi riguardo anche al cumulo dei diversi periodi di adibizione. La mera ripetizione degli incarichi non è sufficiente: occorre una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi e una predeterminazione utilitaristica del comportamento datoriale. Esclusa la sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la fattispecie va ricondotta alla disciplina collettiva che riconosce il livello superiore ai direttori di farmacia succursale.

Il Fatto

Il ricorrente, farmacista dipendente di una farmacia privata, aveva agito in giudizio per vedersi riconosciuto, tra l’altro, l’inquadramento nel livello 1° S per le mansioni di direttore di succursale svolte ininterrottamente nei mesi estivi. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno da demansionamento. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda.

La Corte d’appello, in riforma, aveva riconosciuto solo la maggiorazione per il mancato riposo settimanale, escludendo la qualifica superiore: la temporaneità delle assegnazioni andava accostata all’art. 2103, settimo comma, cod. civ., trattandosi di sostituzione del titolare, con inquadramento nel primo livello. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte rileva che il giudizio di sussunzione operato dai giudici di merito non è condivisibile, perché non parametrato alle disposizioni vigenti nel 2003, e cioè all’art. 2103 cod. civ. nel testo allora vigente, all’art. 6 della legge n. 190 del 1985 e all’art. 4 del CCNL del 25.10.2000.

Il percorso argomentativo muove da un dato pacifico: il rapporto di lavoro è rimasto unico e continuativo fino alla cessazione. La stessa datrice di lavoro ha ammesso che il lavoratore non veniva licenziato e riassunto dopo il periodo estivo, ma semplicemente riassegnato. Da ciò deriva la necessità di valutare il cumulo dei periodi di svolgimento delle mansioni superiori.

La Corte richiama il principio per cui, ai fini della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni, non basta la mera ripetizione degli incarichi: occorre una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi e una predeterminazione utilitaristica del comportamento datoriale (Cass. n. 17870/2014; Cass. n. 27129/2018). Nel caso concreto tale programmazione emerge dalle prospettazioni delle parti e dall’articolazione del lavoro come descritta dalla stessa datrice di lavoro.

Quanto all’inquadramento, rileva che il livello 1° S ricomprende, per espressa previsione contrattuale, anche i direttori di farmacia succursale. Il lavoratore ha svolto tali compiti, come riconosciuto dalla controricorrente, per più di tre mesi nell’ambito di un unico rapporto, senza sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. È quindi errato il riferimento all’art. 2103, settimo comma, cod. civ. e l’inquadramento nel primo livello.

Il primo motivo è accolto, assorbito il secondo, subordinato al primo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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