Licenziamento per fine cantiere e obbligo di repechage del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16769 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ultimazione delle opere edili non è sufficiente, di per sé, a integrare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Il datore di lavoro è tenuto a dimostrare l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell’impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività. L’obbligo di repechage va adempiuto in osservanza di un generale dovere di correttezza e di buona fede, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ai fini dell’individuazione del rito applicabile, rileva la data di introduzione del giudizio di primo grado: i procedimenti avviati secondo il rito Fornero prima del 28 febbraio 2023 restano regolati dalle norme originarie della legge n. 92 del 2012 anche in fase di impugnazione.

Il Fatto

Il lavoratore impugna il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, conseguente alla conclusione del cantiere edile cui era adibito. Il Tribunale di Sondrio accoglie la domanda e applica la tutela reintegratoria, ritenendo irrilevante il rifiuto del lavoratore dell’offerta di riassunzione formulata dal datore due mesi dopo il recesso.

La Corte d’appello di Milano, in riforma, rigetta l’impugnativa. Ravvisa il giustificato motivo oggettivo sulla base della prova testimoniale: fine lavoro nel cantiere di assegnazione e assenza, al tempo del recesso, di altri cantieri aperti o di prossima apertura. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con sette motivi; il datore resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’applicazione del rito Fornero nonostante la sua abrogazione. La Corte lo dichiara infondato: ai sensi dell’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022, i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 restano disciplinati dalle disposizioni anteriormente vigenti. La pendenza si valuta con riferimento all’introduzione del giudizio di primo grado, non all’atto di appello, coerentemente con Cass. n. 11344/25.

Il secondo motivo denuncia la violazione del principio di immodificabilità della motivazione del licenziamento. La Corte lo respinge: a fronte delle contestazioni, la società ha prospettato tutte le possibili difese per dimostrare l’effettiva sussistenza del motivo, verificato in concreto dalla corte territoriale. Il motivo di recesso non è stato modificato e resta riferito alla fine del cantiere cui il lavoratore era adibito in via esclusiva.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sostengono l’omesso accertamento del nesso causale tra fine cantiere e licenziamento. La Corte li dichiara privi di pregio: la sentenza impugnata ha verificato in concreto tale nesso e le censure mirano a una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Il quinto e il sesto motivo investono l’obbligo di repechage, lamentando la mancata valutazione delle nuove assunzioni effettuate due mesi dopo il recesso. La Corte li ritiene infondati, richiamando Cass. n. 22417 del 2009 e n. 1008 del 2003: la ratio decidendi si fonda su un giudizio in fatto non sindacabile, secondo cui il datore non ha potuto ricollocare il dipendente per esaurimento dei lavori, assenza di riaperture o nuove commesse e mancanza di posizioni vacanti, mentre l’appalto acquisito dopo il licenziamento non era prevedibile all’epoca del recesso. Risultano rispettati i principi consolidati sul dovere di correttezza e buona fede richiamati da Sez. lav. n. 29099 del 2019.

Il settimo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte lo disattende: la motivazione rispetta il minimo costituzionalmente e legislativamente prescritto e la procedura di conciliazione ex art. 7 legge n. 604 del 1966 è inapplicabile, per espressa previsione di legge, al licenziamento per fine cantiere. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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