Prescrizione previdenziale rilevabile d’ufficio solo se ritualmente introdotta (Cass. civ. Sez. V n. 33313 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia previdenziale la prescrizione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo a condizione che la relativa questione sia stata ritualmente introdotta nel giudizio, in coerenza con il principio della domanda e con il tema dell'indagine processuale come definito dalle parti. Ne consegue che il ricorrente per cassazione, il quale si dolga della mancata valutazione dell'eccezione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini la domanda iniziale sia stata formulata e se e in che modo il dibattito processuale sia stato sollecitato su tale specifica questione. La mancata osservanza di tale onere rende il motivo inammissibile. La censura sulla mancata compensazione delle spese, o sulla riduzione del loro importo, investe una valutazione discrezionale riservata al giudice del merito, sindacabile solo per illogicità o errore della motivazione e per violazione del principio di soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato due cartelle esattoriali emesse per il pagamento di premi assicurativi Inail omessi per l'anno 2011, sostenendo di avere scoperto la loro esistenza solo nel 2019, dall'estratto di ruolo richiesto all'Agenzia delle Entrate, perché mai notificate. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, ritenendo valida la notifica delle cartelle.

La Corte d'appello ha riconosciuto sussistente l'interesse ad agire, in riferimento all'accertamento negativo del credito contributivo, ma ha respinto nel merito il gravame, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione per la presenza di atti interruttivi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l'Inail e l'Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente circoscritto l'eccezione di prescrizione al solo periodo successivo alla notifica delle cartelle. Secondo il ricorrente, in tema di prescrizione previdenziale grava sull'eccipiente solo l'onere di allegare i fatti, mentre l'individuazione del momento iniziale o finale della prescrizione integra una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato alle allegazioni delle parti.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Premessa la sussistenza dell'interesse ad agire, statuizione non impugnata sulla quale si è formato il giudicato interno, il ricorrente non si confronta con l'accertamento espresso dalla Corte territoriale sulla mancata maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica della cartella.

La Corte d'appello aveva evidenziato che l'eccezione era stata sollevata solo per il periodo successivo alla notificazione delle due cartelle, perché nessun riferimento era contenuto nel ricorso di primo grado al momento di insorgenza e di esigibilità del credito Inail. Tale considerazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prescrizione in materia previdenziale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo a condizione che la questione sia stata correttamente introdotta nel giudizio, in coerenza con il principio della domanda e pertinente al tema dell'indagine come ritualmente introdotto (cfr. Cass. n. 31282/2019).

Ne deriva che il ricorrente per cassazione, che si dolga della mancata valutazione della prescrizione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda iniziale e se e in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per la mancata compensazione delle spese di primo e secondo grado ovvero per la riduzione del loro importo. Il motivo è inammissibile, perché la compensazione delle spese e la determinazione del loro ammontare costituiscono una valutazione discrezionale riservata al giudice del merito (cfr. Cass. n. 17291/2021), con controllo di legittimità limitato a verificare che la motivazione non sia illogica o errata (cfr. Cass. n. 14036/2024) e che non sia violato il principio di soccombenza. Nella specie sussistevano i presupposti per la condanna alle spese, essendo il ricorrente soccombente in entrambi i gradi.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e con l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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