Mansioni superiori e giudicato esterno: la seconda domanda è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14742 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno di rigetto formatosi sulla domanda di riconoscimento di mansioni superiori copre l’intera causa petendi, comprensiva degli argomenti formali e sostanziali esaminati e decisi, e preclude la riproposizione della medesima domanda tra le stesse parti. L’accertamento definitivo della legittimità del livello contrattuale attribuito al lavoratore si estende all’intero periodo di vigenza del contratto collettivo cui la domanda si riferisce, salvo che il ricorrente deduca fatti nuovi e diversi. Il motivo di ricorso che devolve alla Corte una censura eccedente il catalogo dei vizi dell’art. 360 cod. proc. civ., o che non rispetti il canone di specificità, è inammissibile; parimenti inammissibile è la doglianza di omesso esame di fatto decisivo in ipotesi di doppia conforme, se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.
Il Fatto
Un lavoratore, dipendente di una società di trasporto ferroviario, agisce in giudizio per il riconoscimento dell’inquadramento superiore. La domanda viene respinta in primo grado e, in appello, la Corte territoriale conferma la decisione, ritenendola in parte inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem rispetto a un precedente giudizio e in parte infondata nel merito.
La vicenda trae complessità dalla circostanza che il rapporto di lavoro è stato regolato, nel tempo, da tre diverse contrattazioni collettive succedutesi, nel vigore delle quali erano stati attribuiti inquadramenti diversamente denominati. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la società resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2907 cod. civ., per avere i giudici di merito svolto l’istruttoria su gran parte della domanda poi ritenuta inammissibile. Il motivo è inammissibile per violazione del canone di specificità: la doglianza lamenta la gestione del processo da parte del giudice di primo grado con censura generica, che non rientra nel catalogo dei vizi dell’art. 360 cod. proc. civ. prospettabili avverso la sentenza di appello.
Il secondo motivo, che contesta l’operatività del giudicato esterno assumendo la diversità della causa petendi, è infondato. La Corte territoriale ha accertato che la domanda introdotta nel 2006 fondava la causa petendi su argomenti sia formali sia sostanziali, nessuno dei quali accolto, e che il giudicato di rigetto riguardava l’intera causa petendi di quel giudizio, a prescindere dalla ritualità dell’introduzione delle questioni tra i due gradi. Riproponendo le medesime domande, il ricorrente ha chiesto lo stesso petitum e per la stessa causa petendi già coperti da giudicato definitivo.
Il terzo motivo censura l’estensione del giudicato oltre la data di deposito del primo ricorso e fino al termine di vigenza del contratto collettivo richiamato. La Corte lo disattende: la sentenza impugnata ha motivatamente sostenuto che l’oggetto del giudicato andasse esteso all’intero periodo di vigenza del rispettivo contratto collettivo. Rileva, inoltre, una seconda autonoma ratio decidendi: la domanda sarebbe comunque infondata nel merito, essendo il ruolo professionale correttamente inquadrato nel livello attribuito, e tale ratio non è stata fatta oggetto di alcun motivo.
Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nelle deposizioni testimoniali. È inammissibile: deduce censure attinenti agli accertamenti di fatto e alla valutazione delle prove, invocando il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in ipotesi preclusa dalla doppia conforme, senza indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi e dimostrarne la diversità, secondo i principi di Cass. n. 26774 del 2016 e Cass. n. 20944 del 2019.
Il ricorso è dunque respinto nel complesso, con condanna del ricorrente alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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