Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. se la Corte d’appello decide per relationem (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14741 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non viola l’art. 112 cod. proc. civ. la sentenza d’appello che respinga il gravame, sul rapporto di lavoro in regime convenzionato con l’amministrazione penitenziaria, rinviando per relationem alla decisione di primo grado, purché la Corte territoriale abbia individuato esattamente il petitum e respinto il motivo di appello. È inammissibile, perché sollecita un riesame del merito e dell’interpretazione delle clausole negoziali, la censura fondata sulla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale enunciata in rubrica ma priva di sviluppo argomentativo e di specifica indicazione dei documenti. La conformità delle convenzioni al modello legale esclude il dedotto vizio di omessa pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva lavorato, in forza di convenzioni stipulate con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, presso un istituto penitenziario e, dal 2008, era stato trasferito presso la struttura sanitaria regionale in base ad un d.P.C.M. e ad una delibera di Giunta regionale. Chiedeva il riconoscimento della natura subordinata del rapporto e la corresponsione delle differenze retributive, anche ai sensi dell’art. 36 Cost.
Il Trib. Lecce aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Lecce aveva respinto il gravame, confermando la qualificazione del rapporto in termini di collaborazione e la piena osservanza dello schema legale. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con unico motivo; resistevano il Ministero della giustizia, la struttura sanitaria e la Regione.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’erronea interpretazione dell’art. 7 degli accordi individuali, in violazione dell’art. 1362 cod. civ. Si sosteneva che il giudice di primo grado avesse incentrato il giudizio sull’assenza di esclusività e che la Corte d’appello non avesse esaminato la convenzione, limitandosi ad una considerazione in diritto.
La Corte ha ritenuto il motivo affetto da plurimi profili di inammissibilità e, per il resto, infondato. Anzitutto, la censura è priva di specifica attinenza al decisum: la Corte di merito aveva riassunto il motivo di appello, incentrato sulle convenzioni e sull’obbligo di esclusività, e lo aveva respinto mediante rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. Non sussiste, dunque, la denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice d’appello aveva espressamente accertato la conformità delle convenzioni al modello legale, sicché neppure sotto questo profilo la censura poteva ritenersi fondata.
Per il resto, il motivo sollecita un inammissibile riesame del merito e l’interpretazione diretta delle clausole negoziali, nuovamente in violazione dell’onere di specificazione, difettando ogni indicazione sui documenti. La violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è solo enunciata in rubrica ma priva di sviluppo argomentativo.
Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti. La Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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