Blocco stipendiale applicabile anche alle progressioni verticali da concorso interno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18385 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 21, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, si applica anche alle progressioni verticali dei dipendenti all’interno della medesima Pubblica amministrazione disposte in seguito a concorsi interni che comportino l’inquadramento dei lavoratori in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. La disposizione, riferendosi alle “progressioni di carriera comunque denominate” e ai “passaggi tra le aree”, non consente di differenziare le progressioni verticali da quelle orizzontali, né le novazioni riconducibili a un concorso pubblico interno dalle altre. Il blocco stipendiale opera in relazione al momento in cui il nuovo inquadramento è concretamente disposto, con effetti ai soli fini giuridici per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Il Fatto

Quattro dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali avevano partecipato a una procedura selettiva interna per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1, profilo di restauratore conservatore. I contratti individuali a tempo indeterminato nel nuovo profilo vennero sottoscritti solo il 18.1.2013.

Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto agli adeguamenti stipendiali dalla sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2015, condannando l’Amministrazione alle differenze retributive. La Corte d’Appello di Roma ha riformato la decisione, ritenendo applicabile la normativa vigente al momento della stipulazione e non quella del bando, con conseguente incidenza del d.l. n. 78/2010. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato in continuità con un precedente della stessa Sezione, richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Il primo motivo censurava la falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi, sostenendo che al concorso dovesse applicarsi la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 26270 del 2016: l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 comprende tra le “procedure concorsuali di assunzione” anche i procedimenti concorsuali interni diretti all’inquadramento in aree o categorie superiori, con novazione oggettiva del rapporto. Le progressioni meramente orizzontali, interne alla stessa area, restano invece estranee a tale nozione.

Nella specie ricorre una progressione verticale, dall’area B all’area C. Ciò nonostante, il ricorrente non trova riscontro nella normativa applicabile. L’art. 9, comma 21, d.l. n. 78 del 2010 è disposizione di contenuto precettivo ampio: accomuna alle “progressioni di carriera comunque denominate” i “passaggi tra le aree” e mira a neutralizzare gli incrementi economici nel periodo considerato. Un’interpretazione letterale e logico-sistematica impedisce di distinguere tra progressioni verticali e orizzontali e tra novazioni da concorso interno e altre.

Il secondo motivo è infondato perché la norma si applica alle progressioni “eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013”: il termine “disposte” individua il momento in cui il nuovo inquadramento viene formalizzato. Ad essere regolata dalla normativa vigente al tempo del bando non è lo statuto giuridico ed economico del vincitore, ma la procedura in sé (Cass., Sez. L., n. 5594 del 1994). Diversamente opinando si precluderebbe ogni modifica del trattamento del vincitore di una selezione pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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