Licenziamento autoferrotranvieri nullo se il datore decide senza il Consiglio di disciplina (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20751 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta del lavoratore di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi dell’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931 e della normativa speciale per gli autoferrotranvieri, è nullo per violazione di norma imperativa. L’organo collegiale, una volta investito della richiesta, è l’unico titolare del potere sanzionatorio: la sanzione adottata dal datore è affetta da nullità di protezione. In applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, alla declaratoria di nullità consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione del tribunale, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato il datore al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. I fatti contestati riguardavano la gestione irregolare di un mezzo aziendale, lasciato incustodito con il motore acceso, e la vendita di un biglietto con incasso maggiorato.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo le violazioni procedurali commesse dal datore, la tardività del licenziamento rispetto ai fatti risalenti a mesi prima e l’insussistenza della giusta causa per l’appropriazione di una somma modesta. L’azienda ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento espresso in una fattispecie analoga, affermando che il licenziamento disciplinare adottato dopo la tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina è nullo per violazione di norma imperativa.
La Suprema Corte ha ricostruito la procedura prevista dall’art. 53 dell’allegato A al R.D. n. 148 del 1931, articolata in più fasi: contestato l’opinamento del direttore circa la sanzione, ove il lavoratore richieda la decisione del Consiglio, la competenza si sposta in capo all’organo collegiale “terzo”. Il datore di lavoro diviene così carente di potere e la sanzione adottata è affetta da nullità di protezione, come già affermato in una precedente ordinanza della sezione.
La Corte ha inoltre valorizzato il quadro aperto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 nella parte in cui limitava la reintegrazione alle sole ipotesi di nullità testuale. Ne deriva che alla nullità del licenziamento consegue il diritto alla reintegrazione, senza che rilevi il regime sanzionatorio previsto dalla disciplina sui licenziamenti illegittimi.
Il Collegio ha richiamato alcuni precedenti conformi che avevano già risolto l’identica questione in senso favorevole al lavoratore, anche in controversie promosse contro il medesimo datore di lavoro, consolidando così il principio applicato al caso concreto.
Assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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