Salario virtuale in edilizia e onere probatorio del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23265 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzione virtuale in edilizia, il datore di lavoro che invochi le ipotesi eccettuative dell’obbligazione contributiva è tenuto a provare i fatti che le integrano, ivi comprese le comunicazioni preventive all’INPS delle ore non prestate per ferie, permessi non retribuiti o assenze non giustificate. La regola dell’art. 2969 cod. civ. impone di dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi delle esclusioni, non essendo sufficiente allegare l’esistenza di un orario ridotto. Il giudice di merito, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità in caso di doppia conforme, può desumere la coincidenza sostanziale tra la nuova impresa e il precedente datore di lavoro da molteplici elementi indiziari, escludendo così il requisito dell’incremento occupazionale richiesto per le agevolazioni.

Il Fatto

Una società operante nel settore degli appalti edili aveva proposto domanda di accertamento negativo dei crediti vantati dall’INPS per violazione delle disposizioni sul salario virtuale, nonché per indebita fruizione delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 118, legge n. 190/2014 e all’art. 54 d.lgs. n. 276/2003. Secondo l’Istituto, la società aveva beneficiato dei vantaggi per un periodo eccedente le previsioni di legge.

La Corte d’appello di L’Aquila, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda. La questione giunge in Cassazione sulla contestazione dell’onere probatorio e dell’accertamento relativo all’identità sostanziale tra la nuova impresa e le precedenti società datrici di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2969 cod. civ. e dei principi in materia di onere della prova, è rigettato. La Corte afferma che la regola probatoria applicata dal giudice di merito è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità sull’onere della prova a carico del datore quanto alle ipotesi eccettuative dell’obbligazione contributiva, richiamando Cass. n. 23360/2021 e i precedenti ivi citati.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La ricorrente aveva dedotto contemporaneamente nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione di legge, cumulando censure tra loro incompatibili. La Corte rileva inoltre che la ratio decidendi fondata sulla mancata comunicazione preventiva all’INPS delle ore non prestate è rimasta priva di specifiche censure.

Anche il terzo motivo è inammissibile. La censura non incrina la sentenza impugnata che, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha escluso l’incremento occupazionale presupposto delle agevolazioni. Si versa in ipotesi di doppia conforme, che preclude il riesame del merito.

Il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La ricorrente lamenta la violazione delle regole di ripartizione dell’onere probatorio, ma risulta accertata in fatto, con doppia conforme, l’identità per plurimi profili tra le tre società: identica compagine societaria, medesima sede legale e svolgimento della stessa attività contraddistinta dal medesimo codice ATECO. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *