Manufatti per ricovero ovini non precari e ordine di demolizione (TAR Calabria n. 97 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del permesso di costruire, va accertata con criterio funzionale e non con riguardo all’amovibilità del manufatto o ai materiali impiegati. È precario solo il manufatto destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee; la stagionalità dell’uso non configura di per sé precarietà, perché l’impiego annualmente ricorrente della struttura risponde a esigenze permanenti nel tempo. L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce attività di natura vincolata, non assistita da garanzie partecipative, con la conseguenza che non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Reggio Calabria gli ha ingiunto la demolizione di opere edilizie eseguite senza titolo su un’area detenuta nell’esercizio dell’attività zootecnica. I sopralluoghi avevano descritto due manufatti adibiti a ricovero di capi ovini: il primo di maggiori dimensioni, sostenuto da pali di castagno con copertura in lamiera; il secondo di dimensioni ridotte, chiuso lateralmente con elementi in plastica e anch’esso coperto in lamiera. L’ordinanza assumeva che i manufatti fossero stati realizzati su area assoggettata a vincolo sismico, paesaggistico e ambientale.

Il ricorrente ha dedotto il travisamento dei fatti, sostenendo la natura precaria delle opere, funzionali al ricovero degli animali nel solo periodo invernale; ha poi lamentato la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e, infine, il difetto di istruttoria per essere l’ordinanza fondata sul solo verbale di sopralluogo del Corpo Forestale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso e affrontato congiuntamente il primo e il terzo motivo, incentrati sulla pretesa precarietà dei manufatti e sulla sufficienza dell’istruttoria. Il Collegio ha richiamato l’indirizzo secondo cui la precarietà non va confusa con la stagionalità: l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura non esclude la destinazione del manufatto a soddisfare esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.

Il criterio di valutazione è funzionale. L’art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001 qualifica come nuova costruzione, assentibile con permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a), i manufatti leggeri e le strutture di qualsiasi genere, salvo quelli diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Secondo la giurisprudenza citata, non è sufficiente che il manufatto sia smontabile o non infisso stabilmente al suolo per qualificarlo come precario.

Ne discende che rientrano nella nozione giuridica di costruzione i manufatti che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, in quanto preordinati a esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, a prescindere dal materiale impiegato. Il Collegio ha richiamato Cons. Stato, sez. VII, n. 8716 del 2025 e le conformi Cons. Stato, sez. II, n. 9949 e n. 7589 del 2025.

Nel caso concreto, la stagionalità dell’uso, per ammissione dello stesso ricorrente, e i materiali costruttivi utilizzati non escludono che i manufatti rispondano a esigenze non temporanee. Per la loro legittima realizzazione sarebbe stato quindi necessario il previo titolo edilizio.

Il secondo motivo è stato parimenti rigettato. Il Tribunale ha richiamato l’indirizzo per cui l’attività di repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione è di natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, citando Cons. Stato, sez. II, n. 5827 del 2025 e le conformi TAR Napoli nn. 8003 e 7430 del 2025 nonché TAR Veneto n. 2111 del 2025. L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta per la manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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