Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1241 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando, dopo la sua proposizione, sopravvenga una situazione che renda del tutto priva di utilità la decisione di merito. A tal fine il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e dell’art. 84, comma 4, c.p.a., nonché dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso. La mancanza di ulteriori attività processuali, l’irreperibilità del ricorrente e la natura temporanea degli effetti dell’atto impugnato depongono nel senso della sopravvenuta caducazione dell’interesse. Rileva in tal senso anche il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sul rigetto dell’istanza di sospensiva.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha rigettato la propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il diniego si fonda su un triplice ordine di ragioni: l’impossibilità di rinnovare un permesso rilasciato per attesa occupazione per il medesimo motivo, la mancata richiesta di rinnovo entro i termini di legge e i reati ostativi emersi dai carichi pendenti.
Proposto il ricorso, il Ministero dell’interno si è costituito e la domanda cautelare è stata respinta. Dopo oltre tre anni di stasi processuale, la causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto per lo smaltimento dell’arretrato. Il difensore del ricorrente ha rappresentato in due occasioni la irreperibilità del proprio assistito, chiedendo un rinvio e rappresentando l’impossibilità di reperire documentazione aggiornata. All’udienza di merito il Collegio ha preavvisato ex art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile rilevazione d’ufficio di una questione di rito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare una questione di rito, rilevata d’ufficio, relativa alla persistenza dell’interesse alla decisione. La causa è stata iscritta nell’apposito ruolo aggiunto, finalizzato alla verifica dell’interesse processuale concreto e attuale nel quadro dell’obiettivo della ragionevole durata del processo.
Il Collegio rileva il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito. I reiterati e vani tentativi del difensore di reperire l’assistito, comunicati con correttezza al Tribunale, concorrono a dimostrare l’improcedibilità del gravame.
Depongono in modo inequivoco in tal senso una serie di elementi concorrenti. Anzitutto, l’assenza di ulteriori atti processuali successivi alla fase cautelare, risalente al gennaio 2022. In secondo luogo, il duplice tentativo di ricontattare il ricorrente, resosi irreperibile, condotta dalla quale è ragionevole dedurre la sopravvenuta carenza d’interesse. Rileva inoltre la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative.
Assume infine peso il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della sospensiva, fase nella quale la causa aveva già ricevuto una motivata risposta di giustizia, con espressa motivazione sulla non accoglibilità del ricorso.
In applicazione degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., che consentono di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, nonché dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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